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Ordinanza — n. 23397/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ne bis in idem grounds, remanding case for new examination by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23397/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the INPS's appeal regarding the annulment of a garnishment order, finding the lower court failed to address the ne bis in idem exception. The INPS argued that a prior final judgment on the same debt claims should have barred the current proceedings, but the appellate court had overlooked this specific defense. Consequently, the Court of Cassation rejected the second ground on appeal and remanded the case to the Rome Court of Appeal for a fresh evaluation of the legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appellate court must explicitly rule on exceptions of res judicata raised by the appellant; failure to do so constitutes a violation of law requiring remand for a new examination.

Parole chiave

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ne bis in idem exception res judicata external garnishment order annulment INPS social security remand for new trial revoca di prestazioni sociali contributi di previdenza impagati pignoramento delle rendite

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 4 c.p.c.
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione di ne bis in idemformulata dall’Istituto con l’atto di appello e relativa alla sentenza del Tribunale di Roma nr.
Art. 366 nr. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 nr. 4 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte di Appello di Roma, n. 962 del 13 maggio 2020
Tribunale di Roma, n. 1379 del 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21899-2021 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro EUROPA AUTOMOTIVE CAR CENTER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ODOARDI; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Sud S.p.A.);

Oggetto Omissione di pronuncia R.G.N.21899/2021 Cron. Rep. Ud.13/05/2025 -intimata - avverso la sentenza n. 225/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2021 R.G.N. 1103/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato il pignoramento presso terzi del 7 gennaio 2015, emesso da Equitalia ex art 72 bis del D.P.R. nr. 602 del 1973, relativo a 5 avvisi di addebito Inps.

A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 1, commi 573-540, della legge nr. 228 del 2012, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo nr. 159 del 2015, p oiché l’istanza del debitore risultava presentata prima dell’entrata in vigore della novella. Ha osservatoche la disciplina di cui all’art. 1 cit. era di portata generale, relativa anche ai crediti contributivi. Derivava, pertanto, «l’annullamento di diritto dall’iscrizione a ruolo» dei crediti di cui all’opposto pignoramento.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società in epigrafe. Èrimasta intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. CONSIDERATO CHE 3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione di ne bis in idemformulata dall’Istituto con l’atto di appello e relativa alla sentenza del Tribunale di Roma nr. 1379 del 2016 che aveva pronunciato sulla stessa domanda oggetto di causa e che , in particolare, aveva giudicato sussistente la pretesa creditoria dell’INPS di cui ai cinque avvisi di addebito posti a base del pignoramento presso terzi. In particolare, il Tribunale di Roma, con l’indicata pronuncia, aveva escluso l’efficacia estintiva dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge nr. 228 del 2012 ; la relativa statuizione era divenuta definitiva.

4. L e censure, formulate nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ., sono fondate. La Corte di appello non si è pronunciata sull’eccezione di giudicato esterno, formulata dall’INPS in sede di appello ( v . penultima pagina della comparsa in appello: violazione del ne bis in idemin relazione al procedimento RG nr. 3158/16) . A tale riguardo è il caso di precisare che la sentenza del Tribunale di Roma nr. 1379 del 2016, per la parte di interesse, è stata oggetto di impugnazione.

Il relativo giudizio si è concluso con pronuncia della Corte di appello di Roma nr. 962 del 13 maggio 2020 (v. pag. 17 del ricorso per cassazione), passata in cosa giudicata, nelle more del giudizio di appelloche qui viene in rilievo. Vero è che la pronuncia impugnata, al punto 6.1. (pag. 6), opera un richiamo alla sentenzanr. 962 del 2020. Osserva, tuttavia, il Collegio che il precedente è preso in considerazione dalla Corte territoriale ai soli fini dell’interpretazione della normativa di riferimento e non per la valutazione della questione di «giudicato» nei termini in cui la stessa era stata devoluta dall’INPS.

5. Pertanto, i l primo motivo va accolto e la causa rinvi ata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame.

6. Resta assorbi to il secondo motivo : ogni decisione in ordine all’interpretazione e all’esatta portata del giudicato esterno competerà al giudice del rinvio, cui è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le