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Ordinanza — n. 23394/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares process extinct and orders costs against withdrawing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23394/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Trenitalia S.p.A., had challenged a lower court ruling that invalidated specific railway collective bargaining agreement clauses regarding holiday pay calculations. The court ruled that the withdrawal was valid and extinguished the proceedings, thereby confirming the lower court's decision in favor of the employee.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant produces an extinguishing effect, declaring the process extinct and obliging the withdrawing party to bear the litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs allocation railway collective agreement holiday pay calculation indennità di vacanze ferie retribuite rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; 5.successivamente, la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti ex art.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 380-bis c.p
è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; 5.successivamente, la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti ex art.
art. 390 c.p
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19716/2023
380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19716/2023, n.
Cass. n. 19711/2021
Cass. n. 18160/2023
Cass. n. 26246/2022
Cass. n. 4321/2023
26246/2022, seguita da altre conformi (tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n.
Cass. n. 10396/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9651-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro FRONTERA MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 780/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 592/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Retribuzione feriale R.G.N.9651/2023 Cron. Rep. Ud10/06/2025 RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe, dipendente Trenitalia, con qualifica di macchinista, dichiarando la nullità dell’art. 31.5 CA FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitava l’indennità di utilizzazione professionale da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso, nonché dell’art. 77 punto 2.4. CCNL Mobilità Area attività ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui aveva escluso gli emolumenti in controversia dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, condannando la società al pagamento delle relative differenze.; 2.per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con plurimi motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore; 3.la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19716/2023, n. 19711/2021, n. 19663/2023, n. 18160/2023, n. 33803/2023, n. 33793/2023, n. 33779/2023, n. 33713/2023, n. 13932/2024, n. 13972/2024), anche con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione alla luce dell’orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza n. 26246/2022, seguita da altre conformi (tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022); 4.la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; 5.successivamente, la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.; parte controricorrente ha depositato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1.la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; 3.nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 10396/2021); 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, accessori di legge,