Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23392/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows laborers' jurisdiction appeal, ruling Milan court competent over Piacenza for the main employer's location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23392/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Milan Tribunal's declaration of incompetence and allowed the laborers' appeal for jurisdiction. The workers sought to establish indefinite-term employment contracts with the actual user of their services, BRT S.p.A., rather than their formal employer, Ahmed Trasporti. Relying on a recent precedent, the Court held that the concurrent forum rule prioritizes the location of the main employer's business, rendering the workers' choice of Milan correct despite the formal employer being based in Brescia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 413 c.p.c.; Art. 33 c.p.c.: When a worker sues both the actual user of services and the formal employer, the territorial jurisdiction is determined by the location of the main employer's business, and the connection between the claims does not shift competence to the formal employer's domicile.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor law jurisdiction actual user of services concurrent forum rule formal employer indefinite term contract conflitto di competenza lavoristica inosservanza delle norme sulla competenza insediamento di attività

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 413 c.p.c.
Avverso tale pronuncia i quattro lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’ art. 413 c.p.c.
Art. 33 c.p.c.
, mentre ai sensi dell’ art. 33 c.p.c. essa determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo.
art. 413 c.p
Avverso tale pronuncia i quattro lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’ art. 413 c.p.c.
art. 33 c.p
, mentre ai sensi dell’ art. 33 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 33302/2024 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 22549-2024 proposto da: BONOMI ANTONINO, EL FATACHI YASSINE, MAYER ALEX, RADAELLI LAURA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI; -ricorrenti - contro BRT S.P.A.; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 33082/2024 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 3746/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

OLGA PIRONE, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Regolamento di competenza R.G.N.22549/2024 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale (in favore del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro) a decidere sulle domande dei quattro lavoratori, attuali ricorrenti, domanda con le quali essi avevano chiesto: accertarsi l’esistenza di altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale BRT s.p.a. in conseguenza dell’illiceità dei rapporti di appalto intercorsi tra BRT s.p.a. e la Ahmed Trasporti di Mohammad Younas C. s.a.s., loro datrice di lavoro formale, con condanna di BRT all’assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e alle condizioni meglio indicate in ricorso, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria; con riserva di agire in giudizio al fine di rivendicare eventuali differenze retributive maturate nel corso dei rispettivi rapporti, all’esito dell’accertamento in ordine all’effettivo datore di lavoro.

2. Il Tribunale di Milano ha osservato:

a) che la sede legale del formale datore di lavoro, la ditta Ahmed Trasporti di Mohammad Younas C. s.a.s., era pacificamente in Mazzano (BS);

b) che il luogo presso il quale i lavoratori erano addetti è la filiale BRT di Caorso (PC);

c) che una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, resa in caso analogo, parimenti aveva individuato nel Tribunale di Piacenza il foro competente per territorio.

3. Avverso tale pronuncia i quattro lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’ art. 413 c.p.c.

4. BRT è rimasta intimata. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’ancor recente ordinanza n. 33302/2024, depositata il 19.12.2024, questa Corte, nell’accogliere il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da altro lavoratore avverso analoga ordinanza del Tribunale di Milano, declinatoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Piacenza, in fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, ha osservato quanto segue: “1.-Il ricorso è fondato posto che l’art. 413, 2 comma c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti ed il lavoratore ha prescelto come foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il tribunale di Milano, posto che ivi si trova l’azienda della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC). 2.- Nemmeno influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente il fatto che nello stesso giudizio sia pure convenuta la datrice di lavoro formale atteso che la connessione tra le domande svolte, principale e subordinata, peraltro appunto solo eventuale, non è tale da modificare il criterio di determinazione della competenza prescelta ex art.413 c.p.c. , mentre ai sensi dell’ art. 33 c.p.c. essa determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo. 3.- Pertanto il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell’appalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l’effettivo utilizzatore delle prestazioni –nel luogo dove si trova l’azienda – può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell’ art. 33 c.p.c.

”.

3. Dunque, in base ai medesimi principi di diritto così espressi, anche il ricorso in esame va accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano presso cui va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge. La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, dichi