Court allows laborers' jurisdiction appeal, ruling Milan court competent over Piacenza for the main employer's location.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Milan Tribunal's declaration of incompetence and allowed the laborers' appeal for jurisdiction. The workers sought to establish indefinite-term employment contracts with the actual user of their services, BRT S.p.A., rather than their formal employer, Ahmed Trasporti. Relying on a recent precedent, the Court held that the concurrent forum rule prioritizes the location of the main employer's business, rendering the workers' choice of Milan correct despite the formal employer being based in Brescia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 413 c.p.c.; Art. 33 c.p.c.: When a worker sues both the actual user of services and the formal employer, the territorial jurisdiction is determined by the location of the main employer's business, and the connection between the claims does not shift competence to the formal employer's domicile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 22549-2024 proposto da: BONOMI ANTONINO, EL FATACHI YASSINE, MAYER ALEX, RADAELLI LAURA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI; -ricorrenti - contro BRT S.P.A.; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 33082/2024 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 3746/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
OLGA PIRONE, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Regolamento di competenza R.G.N.22549/2024 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con lordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale (in favore del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro) a decidere sulle domande dei quattro lavoratori, attuali ricorrenti, domanda con le quali essi avevano chiesto: accertarsi lesistenza di altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale BRT s.p.a. in conseguenza dellilliceità dei rapporti di appalto intercorsi tra BRT s.p.a. e la Ahmed Trasporti di Mohammad Younas C. s.a.s., loro datrice di lavoro formale, con condanna di BRT allassunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e alle condizioni meglio indicate in ricorso, nonché al pagamento di unindennità risarcitoria; con riserva di agire in giudizio al fine di rivendicare eventuali differenze retributive maturate nel corso dei rispettivi rapporti, allesito dellaccertamento in ordine alleffettivo datore di lavoro.
2. Il Tribunale di Milano ha osservato:
a) che la sede legale del formale datore di lavoro, la ditta Ahmed Trasporti di Mohammad Younas C. s.a.s., era pacificamente in Mazzano (BS);
b) che il luogo presso il quale i lavoratori erano addetti è la filiale BRT di Caorso (PC);
c) che una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, resa in caso analogo, parimenti aveva individuato nel Tribunale di Piacenza il foro competente per territorio.
3. Avverso tale pronuncia i quattro lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dellazienda previsto dall art. 413 c.p.c.
4. BRT è rimasta intimata. Il Pubblico ministero ha concluso per laccoglimento del ricorso e per la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge.
5. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nellancor recente ordinanza n. 33302/2024, depositata il 19.12.2024, questa Corte, nellaccogliere il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da altro lavoratore avverso analoga ordinanza del Tribunale di Milano, declinatoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Piacenza, in fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, ha osservato quanto segue: 1.-Il ricorso è fondato posto che lart. 413, 2 comma c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti ed il lavoratore ha prescelto come foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il tribunale di Milano, posto che ivi si trova lazienda della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso lunità operativa BRT di Caorso (PC). 2.- Nemmeno influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente il fatto che nello stesso giudizio sia pure convenuta la datrice di lavoro formale atteso che la connessione tra le domande svolte, principale e subordinata, peraltro appunto solo eventuale, non è tale da modificare il criterio di determinazione della competenza prescelta ex art.413 c.p.c. , mentre ai sensi dell art. 33 c.p.c. essa determina lattrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di unipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per loggetto o per il titolo. 3.- Pertanto il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dellappalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con leffettivo utilizzatore delle prestazioni nel luogo dove si trova lazienda può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo unipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell art. 33 c.p.c.
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3. Dunque, in base ai medesimi principi di diritto così espressi, anche il ricorso in esame va accolto, lordinanza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano presso cui va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge. La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa lordinanza impugnata, dichi