Cassation court allows INAIL/INPS claims against construction firm for excess part-time workers exceeding collective agreement limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeals by INAIL and INPS against a lower court decision regarding construction workers' part-time contracts. The lower court had incorrectly ruled that collective agreement limits on part-time employment were external to statutory law, thereby exempting excess workers from contribution increases. The supreme court clarified that exceeding these limits triggers mandatory contribution adjustments under Article 29 of D.L. 244/1995, distinguishing between legitimate suspension and mere reduction of work activity. Consequently, the cassation judgment annulled the appellate ruling on this specific point and remanded the case for further factual proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 D.L. n. 244 del 1995; The collective agreement limit on part-time employment constitutes a statutory parameter for contribution calculation, meaning exceeding it automatically subjects the employer to increased contributions without requiring a finding of contract nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17813-2020 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA'; -ricorrente principale - contro EDILZIA BALESTRIERI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA Oggetto R.G.N.17813/2020 Cron.
Rep. Ud28/05/2025 CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro EDILZIA BALESTRIERI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 965/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 436/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata e per quanto in questa sede rileva, decidendo in tema di contributi omessi per la stipula di contratti part time in edilizia per un numero di lavoratori eccedenti la percentuale indicata dalle disposizioni della ccnl (3% forza lavoro assunta a tempo indeterminato), in contraddittorio con INPS e INAIL, ha ritenuto il limite al ricorso al rapporto di lavoro parte time, fissato dalla contrattazione collettiva, esterno alla disposizione di legge e i contratti parttime stipulati in eccesso sottrattati all’applicazione delle maggiorazioni contributive e conseguentemente ha, per tale capo, riformato la decisione di prime cure annullando avviso di addebito e cartella esattoriale , per i crediti contributivi e per premi; decidendo, poi, in tema di contribuzione per permessi e ferie, ha ritenuto non assolto, da parte della società, l’onere di allegazione e prova che permessi e ferie accordate rientrassero quantitativamente entro i limiti fissati dal ccnl e, conseguentemente, per tale capo ha confermato la decisione di prime cure, di rigetto dell’opposizione.
2. Ricorrono avverso la decisione INAIL e INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorsi affidati ad un motivo, resiste, con controricorso, Edilizia Balestrieri s.n.c. CONSIDERATO CHE 3. L’INAIL si duole di violazione di legge, in tema di contribuzione virtuale applicabile ai contratti a tempo parziale in edilizia in caso di superamento dei limiti percentuali fissati dalla ccnl, e a suffragio richiama giurisprudenza di legittimità consolidata (da ultimo Cass. n. 11368/2020).
4. L’INPS, con il ricorso successivo, e in quanto tale incidentale, si affida ad unico motivo di violazione di legge e chiede applicarsi precedenti di legittimità espressi da Cass. nn. 8580,8794,8795 del 2020.
5. Entrambi i ricorsi sono da accogliere in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30992/2024, in continuità con Cass. nn. 8580,8794,8795/2020).
6. Nel settore dell'edilizia, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti di lavoro a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite fissato da una disposizione del contratto collettivo applicabile.
7. Invero, la funzione della disposizione citata è quella d'individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa e tale valore, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti a tempo parziale in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (Cass., sez. lav., 27 giugno 2023, n. 26832, punto 2.2. delle Ragioni della decisione).
8. Si è chiarito, a tale riguardo, che "facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che... prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati" (Cass., sez. lav., 12 maggio 2020, n. 8794, punto 9 delle Ragioni della decisione).
9. Questa Corte ha puntualizzato che "la commisurazione dell'imponibile contributivo alla retribuzione normale non deriva qui da (né necessita di) una fattispecie di nullità del contratto di lavoro part-time stipulato inter partes, ma costituisce semplicemente la conseguenza della previsione contrattuale collettiva circa il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell'impresa edile, che -a termini dell'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 - può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di (legittima) sospensione e non già in quelli di riduzione dell'attività lavorativa, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore" (sentenza n. 8794 del 2020, punto 10 delle Ragioni della decisione).
10. Un diverso inquadramento della vicenda condurrebbe "a misconoscere la portata del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva (che, come si è dianzi ricordato, concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o quello superiore previsto dal contratto individuale), ma soprattutto a scambiare per un'ipotesi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto quella che, a tutti gli effetti, è soltanto un'ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa normalmente dovuta per contratto, la quale - giusta la previsione del citato art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 - in tanto può modificare la misura delle obbligazioni contributive dell'impresa in quanto sia contenuta nel limite previsto dalla contrattazione collettiva" (sentenza n. 8794 del 2020, punto 11 delle Ragioni della decisione).
11. Tali principi sono stati enunciati anche con riferimento ai premi richiesti dall'INAIL (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2023, n. 36046) e sono stati confermati a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 17 luglio 2024, n. 19760), come anche la parte ricorrente non ha mancato di rimarcare, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.
12. Né la parte controricorrente, nel richiamare le prescrizioni del D.Lgs. n. 61 del 2000, incrina le considerazioni che avvalorano l'orientamento di questa Corte, incentrato sul carattere pubblicistico degl'interessi coinvolti nel rapporto obbligatorio che s'instaura con l'INPS o con l'INAIL (ordinanza n. 26832 del 2023, punto 2.3. delle Ragioni della decisione).
13. Dai principi richiamati si è discostata la sentenza d'appello.
14. Dai rilievi svolti discendono, in definitiva, l'accoglimento dei ricorsi, principale e incidentale , e la cassazione della decisione impugnata in parte qua.
15. La necessità di dar corso ad ulteriori accertamenti di fatto impone di rinviare la causa alla stessa Corte d'Appello che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese dell'odierno giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale e l’incidentale, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per l