Cassation court allows private party's appeal, quashing lower court's litigation cost compensation due to generic reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the private party's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding litigation costs. The lower court had compensated costs based on the procedural nature of the ruling and the case's simplicity, while the Inps argued this was correct. The Cassation Court found the lower court's reasoning insufficient because it relied on generic, stereotyped factors rather than specific exceptional circumstances required by law, thus ordering a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; The power to compensate litigation costs cannot be exercised based on generic procedural factors like case simplicity or the opposing party's conduct, but requires specific justification for exceptional reasons or absolute novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23434-2022 proposto da: VARLESE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIOCOSI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3083/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 1520/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dallaConsigliera Dott.
GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Compensazione spese di lite R.G.N.23434/2022 Cron. Rep. Ud.13/05/2025 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma , con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame con cui l’odierno ricorrente aveva denunciato l’erroneo esercizio del potere di compensazione delle spese di lite da parte del Tribunale. A giudizio della Corte territoriale, la statuizione sulle spese era corretta. In particolare, non era erronea la compensazione giustificata dallanatura meramente processuale della pronuncia adottata, con cui era statadichiarata l’incompetenza territoriale.
Nel caso di specie, il procedimento, definito alla prima udienza di trattazione,era stato “di particolare semplicità” e l’Inps aveva evidenziato una condotta processuale “sostanzialmente remissiva”.
2. Avverso la decisione, propone ricorso con un motivo la parte privata. Resiste, con controricorso, l’Inps. CONSIDERATO CHE 3. Con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.- è de nunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. I l ricorrente deduce che le ragioni esplicitate dal Giudice non integranoi presupposti normativi per esercitare il potere di compensazione.
4. Il motivo è fondato. Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata, ratione temporis , dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio è stato introdotto nel 2018), che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte costituzionale, va aggiunta la sussistenza di «altre analoghe ed eccezionali ragioni», da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare peculiari circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. nr. 19890 del 2023, in motiv. con richiamo a Cass. nr. 24178 del 2022).
Si tratta, in parte qua , di norma elastica (Cass nr. 15495 del 2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge. A chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte costituzionale ha, peraltro, indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi «del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (Cass. n. 34830 del 2022, in motivaz.).
Ciò posto, come riportato nello storico di lite, a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite, è stata richiamata la natura processuale della decisione, in uno alla «semplicità»del giudizio intrapreso e alla condotta processuale della parte soccombente Correttamente, il ricorrente ha rilevato che i criteri adottati non rientrano tra quelli disciplinat i dall’art. 92, co. 2, c.p.c . Si tratta, infatti,di situazioni che la giurisprudenza di questa Corte ha già valutato come ininfluenti ai fini dell’esercizio del potere di compensazione.
In ripetute occasioni, questa Corte ha invitato il giudice di merito ad astenersi da motivazioni stereotipate, come il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., n. 6424 del 2024 ) o l 'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate (Cass.nr. 31861 del 2024), poiché la parte ha dovuto comunque difendersi , per avere ragione, e quindi devono trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità. La statuizione adottataè espressa in modo generico, senza una effettiva valorizza zione di aspetti peculiari de lla vicenda concreta; in sintesi, si esaurisce in clausole di mero stile e si poneperciò in contrasto con il precetto dell’art. 92 c.p.c.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio al la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, perché , in applicazione dei principi indicati,proceda a nuov o esame della fattispecie. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giud