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Ordinanza — n. 23380/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS regarding unpaid travel expenses, upholding burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23380/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Impresa Signorello against the Rome Court of Appeal's decision rejecting INPS's claim for unpaid travel expenses. The company argued for testimonial evidence and the nullity of an unreasoned inspection report, but the court ruled that the report serves as freely evaluable proof rather than a null administrative act. Furthermore, the court maintained that the employer must prove specific travel details, and generic allegations without precise facts preclude the exercise of official evidence powers.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs. n. 124/2004; Art. 116 c.p.c.; Art. 421 c.p.c.: In social security proceedings, an inspection report functions as freely evaluable evidence rather than a null administrative act, and the employer must prove specific travel circumstances with precise factual allegations to justify testimonial evidence.

Parole chiave

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social security burden of proof travel expense reimbursement inspector report evidentiary value testimonial evidence admissibility dual conformity judgment indennità e spese assegno di transizione spese di trasporto professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, co. 1, lett. A) e D), co. 4, lett. A) e E) d.lgs. n. 124/2004
Art. 2697 c.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 244 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
art. 97 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass.n.2804/2023
Cass.n.5851/2024
Cass.n.5851/2024), con la conseguenza che, nella specie, laricorrente avrebbe dovuto affermare che il verbale di accertamento era prova inattendibile in quanto non motivato, ma ciò non ha fatto, dolendosi, invece di vizi formali.
Cass.n.461/2011
n.917/1986 (Cass.n.461/2011, Cass.n.23051/2017, Cass.
Cass.n.23051/2017
n.917/1986 (Cass.n.461/2011, Cass.n.23051/2017, Cass.
Cass.n.23996/2024
Cass.n.18160/2018
Cass.n.16542/2010
postula la specifica allegazione della parte dei fatti da dimostrare (Cass.n.16542/2010, Cass.n.15618/2004, Cass.
Cass.n.15618/2004
postula la specifica allegazione della parte dei fatti da dimostrare (Cass.n.16542/2010, Cass.n.15618/2004, Cass.
Cass.n.12477/2003
sentenza n.37971
sentenza n.2767/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17824-2021 proposto da: IMPRESA SIGNORELLO COSTRUZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato- avverso la sentenza n. 2767/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 3488/2017;

Oggetto trasferte R.G.N.17824/2021 Cron. Rep. Ud.26/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con sentenza n.2767/20, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta da Impresa Signorello Costruzioni e Montaggi Industriali s.r.l. avverso un verbale unico di accertamento dell’Inps relativo ad omessa contribuzione in relazione ai pagamenti effettuati per trasferte ai propri dipendenti. Riteneva la Corte che non rilevasse il dedotto vizio di omessa motivazione del verbale di accertamento; che non potesse essere ammessa la prova testimoniale, nemmeno ai sensi dell’art.421 c.p.c., in quanto vertente su fatti non allegati;e che l’appellante, su cui incombeva l’onere probatorio, non aveva dimostrato i presupposti costitutivi della trasferta.

Avverso la sentenza ricorre la società Impresa Signorello Costruzioni e Montaggi Industriali s.r.l. per quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura speciale. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, co.1, lett. A) e D), co.4, lett. A) e E) d.lgs. n.124/2004, per non avere la Corte d’appello ritenuto la nullità del verbale di accertamento nonostante il suo difetto di motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art.416 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a carico della ricorrente l’onere probatorio sui presupposti costitutivi dell’istituto della trasferta. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato che fosse stata fornita prova delle trasferte. Con il quarto motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.244 e 421 c.p.c., per non avere la Corte dato ingresso alla prova testimoniale esercitando il proprio potere ufficioso.

Il primo motivo è infondato. Come affermato da Cass.n.19776/2023 (in un giudizio che aveva ad oggetto un’azione di accertamento negativo del credito contributivo, preteso da INPS sulla base di due verbali di accertamento ispettivo), la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla l. n.241/90, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass.n.3129/2023 che richiama Cass.n.37971/2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante); l'interessato non può dunque limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n.37971, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass.n.2804/2023); quel che rileva, in conclusione è sempre l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa.

Infatti, come già precisato da questa Corte, nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c. (v. Cass.n.5851/2024), con la conseguenza che, nella specie, laricorrente avrebbe dovuto affermare che il verbale di accertamento era prova inattendibile in quanto non motivato, ma ciò non ha fatto, dolendosi, invece di vizi formali.

Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello si è attenuta all’orientamento di questa Corte secondo cui l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art.51, co.2 d.P.R. n.917/1986 (Cass.n.461/2011, Cass.n.23051/2017, Cass. n. 23996/ 20 24 ). In particolare, riguardo al comma 5 dell’art.51 cit. , e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.n.18160/2018).

Il terzo motivo è inammissibile. Sebbene rubricato come violazione di legge, esso tende in realtà a criticare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello circa l’inesistenza di elementi probatori addotti dalla ricorrente in ordine all’esistenza delle trasferte. In particolare, la società non avrebbe dimostrato che la prestazione dei lavoratori presso il cantiere di Torre Valdaliga fu svolta per un limitato periodo temporale, néavrebbe dimostrato il legame dei lavoratori con l’ordinaria sede di servizio, individuata asseritamente nell’officina di Tolfa.

Tale accertamento di fatto è intangibile, vertendosi in tema di pronuncia c.d. doppia conforme. Peraltro, il motivo nemmeno allega, ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., quali sarebbero i fatti storici decisivi omessi nell’apprezzamento dei giudici di merito. Il quarto motivo è infondato. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado di non ammettere la prova testimoniale poiché vertente su circostanze che nella narrativa del ricorso erano indicate in modo generico, senza allegazione specifica dei fatti da provare, ovvero: numero e durata dei cantieri presso cui sarebbero state svolte le trasferte, quantità di operai ivi addetti, durata del loro impiego.

In ciò la sentenza si mostra conforme al costante orientamento di legittimità secondo cui il potere ufficioso ex artt.421 e 437 c.p.c. postula la specifica allegazione della parte dei fatti da dimostrare (Cass.n.16542/2010, Cass.n.15618/2004, Cass. n. 12477/ 20 03)