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Ordinanza — n. 23377/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's finding of illegal labor subcontracting and contribution obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23377/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Proximat Donatella against the Brescia Court of Appeal's decision. The appellate court had reclassified contracts as illegal labor subcontracting due to a lack of organizational autonomy and imposed contribution obligations on the company. The Cassation court upheld this ruling, finding the appellate judgment's reasoning clear, logical, and free from the specific defects of nullity it addressed.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 360 c.p.c., n. 4: The Court of Cassation reviews only legal errors and does not re-examine facts; a judgment is not null merely because the reasoning is not exhaustive if it is logically coherent and understandable.

Parole chiave

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illegal labor subcontracting contribution obligations organizational autonomy apparent motivation nullity of judgment labor law subcontracting fraud decisione di contribuzione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 3
Art. 360 c.p.c., n. 4
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053
È irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Cass., Sez.Un., 3 novembre 2016, n. 22232
Solo in tale fattispecie, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., Sez.Un., 3 novembre 2016, n. 22232).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20194-2024 proposto da: CATTAI DONATELLA in proprio e in qualità di titolare della ditta PROXIMAT DI CATTAI DONATELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSELLA REPETTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente – nonché contro S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - Oggetto R.G.N.20194/2024 Cron.

Rep. Ud28/05/2025 avverso la sentenza n. 30/2024 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 319/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. La Corte d’appello di Brescia , confermando la decisione di prime cure, all’esito dell’istruttoria espletata anche con il testimoniale acquisito alla causa, ha riqualificato come contratti di somministrazione illecita di manodopera i contratti di appalto e, in conseguenza dell’illecita interposizione di manodopera, ha posto l’obbligazione contributiva a carico della società Proximat che aveva fatto ricorso all’intermediazione di manodopera per acquisire personale, allo scopo di evadere le commesse del cliente Bolton Manitoba S.p.A., con lo scopo d’integrare il proprio organico o per svolgere attività di vendita al dettaglio presso il proprio negozio di ferramenta.

2. La Corte di merito ha ampia mente motiva to sull’assenza di autonomia organizzativa dell’appaltatore, per assenza di organizzazione e di mezzi strumentali e finanziari in capo alla presunta appaltatrice, per essere stati i macchinari forniti dal committente, in assenza di un’autonomia organizzativa da parte delle imprese appaltatrici, coordinate dalla Proximat tramite il dipendente Zanini; ha accertato la natura autonoma del rapporto di lavoro del coadiuvante familiare MattiaZanini, non soggetto a poteri direttivi e disciplinari di alcuno, giacché p ur formalmente assunto da ll a società aveva sempre lavorato per conto della madre e sotto il coordinamento del padre; quanto ai contributi dovuti sulle somme versate dalla Proximat ai lavoratori , a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici, la Corte ha ritenuto, con il giudice di prime cure, non sollevata alcuna doglianza con il ricorso introduttivo, incentrato esclusivamente ad avversare il contestato accertamento della natura non genuina degli appalti posti in essere dalla Proximat; infine, quanto all’esonero contributivo sulle somme erogate ai lavoratori a titolo di trasferta e rimborsi chilometrici, ha rimarcato che la società non avesse né allegato, né provato, la sussistenza dei presupposti per godere dell’esonero contributivo.

3. Ricorre Cattai Donatella in proprio e in qualità di titolare dell’impresa Proximat d i Cattai Donatella , con ricorso affidato ad un articolato motivo, avverso il quale resiste INPS, con controricorso. CONSIDERATO CHE 4. Il ricorso, con il quale la ricorrente si duole di violazione degli artt. 111 C ost., 132, co.2, n.4 cod.proc.civ. motivazione incompleta e irragionevole, con il quale si assume l’illogica e irragionevole motivazione, è da rigettare.

5. In realtà le censure svolte, in disparte la contestuale devoluzione di doglianze tra loro incompatibili, quali la nullità della sentenza e il vizio motivazionale, svelano doglianza avverso l’accertamento compiutodal giudice del merito e l’apprezzamento delle risultanze acquisite in causa, anche quanto alla corretta qualificazione del coadiuvante Mattia Zanini , esulanti dallo scrutinio di legittimità.

6. Possono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

7. Vengono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

8. Quanto all’apparenza della motivazione, presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione. 9.Tale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 10.Invero, non si può demandare all’interprete il compito d’integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture. Solo in tale fattispecie, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., Sez.Un., 3 novembre 2016, n. 22232). 11.Nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie. 12.I giudici d’appello hanno esposto in modo perspicuo le ragioni che sorreggono la riqualificazione, come contratti di somministrazione illecita di manodopera, dei contratti di appalto e, in conseguenza, l’illecita interposizione di manodopera; il fondamento logico della decisione non è minato da contraddizioni insanabili e non risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali. 13.A tale riguardo, una decisiva conferma si può trarre dal fatto che il ricorrente abbia potuto indirizzare specifiche e pertinenti censure contro l’iter logico che ha condotto alla decisione impugnata, così dimostrando con evidenza paradigmatica di averne inteso i punti salienti. 14.Quanto ai contributi dovuti sulle somme versate dalla Proximat ai lavoratori, a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici, è rimasto del tutto privo di censure l’asserto dellaCorte, a conferma di analoga statuizione del giudice di prime cure, che il ricorrente non avesse sollevat o alcuna doglianza con il ricorso introduttivo, incentrato esclusivamente ad avversare il contestato accertamento della natura non genuina degli appalti posti in essere dalla Proximat; in particolare, privo di qualsivoglia censura è rimasto il capo della sentenza relativo alla carenza di allegazione e provadella sussistenza dei presupposti per godere dell’esonero contributivo. 15.In conclusione, il ricorso è rigettato. 16.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo u