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Ordinanza — n. 23376/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to contest habitual activity requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23376/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal against the INPS decision inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding the professional activity habitual without proper contestation, yet failed to evaluate her occasional status. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not transcribe the specific act contesting habituality in the appeal, and the lower court's omission of evaluating occasionality constituted a legal assessment rather than a factual omission.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to transcribe the specific act contesting a legal requirement, and if the lower court's omission to evaluate a specific factual scenario constitutes a legal assessment rather than a failure to assess a historical fact.

Parole chiave

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inadmissible appeal habitual activity transcription of act legal assessment professional activity INPS contribution procedural admissibility contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 44 comma 2 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003
Art. 360 comma primo nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 366 comma primo n. 6 cod. proc. civ.
d.lgs. n. 149/2022
Art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 624/2023 R.G. proposto da CARUSO AGATA, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato INGIULLA ANNA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CORETTI ANTONIETTA unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 794/2022 pubblicata il 29/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame proposto dall’avv. Agata Caruso nella controversia con I.N.P.S.; la controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito per i contributi previdenziali, e le relative sanzioni, dovuti per l’attività libero-professionale svolta nell’anno 2009 a seguito di iscrizione d’ufficio nella Gestione separata; il Tribunale di Catania accoglieva solo in parte l’opposizione, dichiarando dovute le sanzioni nella minor somma prevista dall’art.116 comma 8 lettera a) della legge n.388/2000; per la cassazione della sentenza ricorre l’avv.

Caruso, con ricorso affidato a un unico motivo cui resiste I.N.P.S. con controricorso; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n.269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n.326/2003, con riferimento all’art.360 comma primo nn.3e 5cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere non contestato il requisito della abitualità dell’attività svolta dall’appellante e al tempo stesso ha omesso di valutare la rilevata occasionalità dell’attività svolta; sul punto la corte territoriale ha ritenuto che «nel caso di specie non vi è alcuna contestazione sulla abitualità dell’attività svolta dall’appellante»; orbene, la parte ricorrente non ha trascritto l’atto d’appello nella parte relativa alla asserita contestazione della abitualità dell’attività svolta, e la sommaria illustrazione del suo contenuto, in parte qua, non appare conferente con la ratio decidendi perché si limita ad affermare che la corte territoriale «non avesse valutato la situazione di lavoratore autonomo occasionale dell’appellante», che è deduzione che non implica necessariamente la contestazione della abitualità dell’attività svolta; in questa parte il motivo è inammissibile per violazione dell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. n.149/2022); nella parte restante il motivo è inammissibile sia perché l’omessa valutazione della occasionalità dell’attività svolta non costituisce una omessa valutazione di un fatto storico, ma la valutazione giuridica di una fattispecie concreta, sia perché vi osta l’art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ.; in conclusione il ricorso è inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a n