Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge the habitual activity finding in the appeal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the finding regarding the habitual nature of her professional activity in the appeal act. The lower court ruled that this requirement was established by the appellant's registration in the professional register and VAT number, which the appellant did not contest. Consequently, the court held that the finding passed into res judicata and dismissed the appeal, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.: An appeal must specifically challenge every finding of fact essential to the judgment; failure to object to a finding of habitual activity in the appeal act renders that finding res judicata and the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 525/2023 R.G. proposto da CARUSO AGATA, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato INGIULLA ANNA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CORETTI ANTONIETTA unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, D'ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 793/2022 depositata il 29/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame proposto dall’avv. Agata Caruso nella controversia con I.N.P.S.; la controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito per i contributi previdenziali, e le relative sanzioni, dovuti per l’attività libero-professionale svolta nell’anno 2010 a seguito di iscrizione d’ufficio nella Gestione separata; il Tribunale di Catania accoglieva solo in parte l’opposizione, dichiarando dovute le sanzioni nella minor somma prevista dall’art.116 comma 8 lettera a) della legge n.388/2000; per la cassazione della sentenza ricorre l’avv.
Caruso, con ricorso affidato a un unico motivo cui resiste I.N.P.S. con controricorso; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n.269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n.326/2003, con riferimento all’art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.; deduce che l'ente previdenziale , pu r essendone on e rato , n on ha fornito alcuna prova dell'esercizio abituale della professione , e sostiene che tale prova non può essere desunta dall'iscrizione all’Albo e dall'apertura della partita Iva; osserva che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non era stato impugna t o i l capo di sentenza con il quale era stato accertato il requisito dell'abitualità, sia in considerazione del fatto che l'onere di provare tale requisito incombeva all'ente previdenziale, sia perché al contrario tale censura era stata proposta sia nel ricorso introduttivo del giudizio che nell'atto d'appello.
Tanto premesso va rilevato che la Corte territoriale, con due rationes concorrenti, per un verso ha ritenuto che l'appellante « non ha neppure impugnato il capo della sentenza in cui veniva accertata la sussistenza di detto requisito dell’abitualità , con conseguente passaggio in giudicato dello stesso», per altro verso ha ritenuto che tale requisito fosse pacifico in causa non solo in considerazionedella iscrizione all’Albo e dell'apertura della partita I va , ma anche con riferimento alla«dichiarazione del solo reddito derivante dall'attività libero professionale»; orbene, con riferimento alla prima ratio decidendi la ricorrente non ha trascritto lo specifico motivo di gravame asseritamente proposto nell'atto d'appello con riferimento al requisito della abitualità dell'attività p rofessionale svolta, in violazione dell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. n.149/2022), e pertanto deve ritenersi passato in giudicato l'accertamento della abitualità dell'attività professionale svolta; in ogni caso la ricorrente ha malamente censuratoanche la seconda ratio decidendi, perché la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento anche su elementi di prova diversi dalla iscrizione all'albo professionale e dalla apertura della partita iva; deve pertanto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor