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Ordinanza — n. 23370/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding constitutional challenge to hospital break rights for nurses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23370/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the hospital's appeal challenging the constitutionality of mandatory break rights for nurses. The hospital argued that granting these breaks to all shift nurses would inevitably leave patients unattended, violating the right to health. The court held that the statutory obligation to provide breaks does not automatically create a deficit in patient care if the employer properly organizes shifts to avoid it.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. n. 66/2003; Art. 32 Cost.: The statutory right to breaks for workers does not inherently violate the right to health, as the employer must organize shifts to ensure continuity of care.

Parole chiave

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hospital break rights constitutional challenge right to health shift work organization mandatory rest periods public health service labor law dispute servizi alberghieri e di ristorazione

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. n. 66/2003
29 del CCNL, anche in ragione del diritto alla pausa sancito dal l’art. 8 del d.
Art. 32 Cost.
66 del 2003, di cui si asserisce il contrasto con l’art. 32 della Costituzione; il motivo richiama il menzionato art.
Art. 29 CCNL
Art. 23, co. 3, legge n. 87 del 1953
RAGIONI DELLA DECISIONE l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co.
art. 32 della Costituzione
66 del 2003, di cui si asserisce il contrasto con l’art. 32 della Costituzione; il motivo richiama il menzionato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 luglio 2020, n. 14666
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31460/2021 R.G. proposto da AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO VALLEBONA -ricorrente- contro LUCIGNANI MARIA RITA, RUGGIA GIANPIERO e BENEDETTI CLAUDIO, rappresentati e difesi dall’Avv. IVANA ABENAVOLI -controricorrente- nonché contro GUIDI MILENA, REALI RENZO, RENDINI MANUELA, BUITRON CABEZAS MARINA, MORELLI ENRICA, BANCHINI GENNARO, MORETTA LUCIA, DI COLA STEFANO, LUCIGNANI MARIA RITA, MANCA CARMELA, DONATO GIUSEPPE, DE MARCO LUISA, TETI FLORIANA, IANNIELLO ROBERTO, PACE BARBARA, RONDINELLA MICHELINA MARIA ROSARIA, DE PAOLIS PAOLO, GABBARINI FABRIZIO, RAUSEO ALFREDO, DI MARCO DOLORES, ROSSI MARCO, DE SOUSA MANUEL GRACIANO, LATTANZI ELENA, BENEDETTI CLAUDIO, ROSA GIOVANNI, PAOLINO FABRIZIO, GISCIGLIO ROSSELLA, FRANZERO SANDRO, ZUMELLO SANDRO, CAPASSO MARIA, MAZZUCA PAOLO, FABI ANGELO, PICIACCHIA ANGELA, SZAWARA KATARZYNA ZOFIA, LIGUORI ANDREA, SPERA FILIPPA, ESPOSITO ANTONIETTA, METRANGOLO PIER PAOLO, MACERONI MARIA ANTONIETTA, RECUPERO MARIA, FEDERICI CRISTINA, RUGGIA GIANPIERO, CASTILLO CHAVEZ ROSARIO MARGARITA, MILANO MICHELE, CIPRIANI CLAUDIA, TRECCA FABIO, FILACCHIONI LEONORA, MILIANI ROBERTO, COLANGELI UMBERTO, COLELLA BARBARA, TROILI MAURO, CARTELLI MASSIMO, DEL MASTRO ILARIA, DI RUSCIO ANNA MARIA, CINQUE ALESSANDRO, VIGGIANI VINCENZO LUCIO, CAPOZZI ANTONIETTA, LIONI MIRNA, DI SABANTONIO PAOLA, D'ANGELO MARIA CHIARA, EVANGELISTA ROBERTO, DE MARCO ANTONIO, CILLI DARIO, RIGHI ANNA, PEDULLA' MARINO, TOLLI TIZIANA, FABOZZI STEFANO, RUSSO TOMMASO, BENEDETTI FABIO, DI PAOLO LOREDANA, MARCELLI EMILIA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 2568/2021 depositata il 23.6.2021, NRG 464/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. FATTI DI CAUSA la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con la quale alcuni infermieri turnisti, meglio indicati in epigrafe, in servizio presso l’Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (di seguito, Azienda), avevano chiesto il riconoscimento del risarcimento del danno per mancata fruizione del diritto alla mensa o buono pasto sostitutivo ai sensi dell’art. 29 del CCNL, anche in ragione del diritto alla pausa sancito dal l’art. 8 del d. lgs. n. 66/2003, liquidato in un importo unitario per ciascun giorno di presenza in cui era mancato il corrispondente servizio, con importi complessivi determinati mediante consulenza contabile; l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui hanno opposto difese con controricorso tre dei lavoratori, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati; sono in atti memorie di ambo le parti;

RAGIONI DELLA DECISIONE l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co. 3, della legge n. 87 del 1953, per non essere stata sollevata d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d. lgs. n. 66 del 2003, di cui si asserisce il contrasto con l’art. 32 della Costituzione; il motivo richiama il menzionato art. 8, secondo cui, dopo sei ore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; secondo la ricorrente, poiché i lavoratori che avevano agito erano infermieri, la concessione ad essi della pausa così prescritta, coinvolgendo tutti gli infermieri del turno, finirebbe per lasciare i degenti privi di assistenza nel corrispondente periodo, con violazione «eclatantemente» dell’art. 32, co. 1, della Costituzione; non a caso - rileva la ricorrente - l’art. 17, co. 2, del d. lgs. n. 66 del 2003 conteneva una deroga rispetto all’art. 8 per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, con particolare riferimento ai servizi di accettazione, trattamento e cure ospedaliere e ciò sulla base della contrattazione collettiva o, in mancanza, di decreti ministeriali, nel caso di specie tuttavia non esistenti; il motivo va disatteso; senza attardarsi sull’indirizzo di questa S.C. secondo cui sarebbe inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare unaquestione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666), va detto che la questione prospettata è manifestamente infondata; l’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori – ivi compresi gli infermieri turnisti – certe pause, non significa di certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza;

è infatti evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari degli addetti; se dunque anche non siano disposte le pur possibili deroghe da parte della contrattazione collettiva o dei decreti ministeriali, la norma primaria non è in sé tale da creare il deficit assistenziale, che è destinato a realizza rsi solo se l’ente non si organizzi in modo da evitarlo, come suo obbligo; la considerazione è di assoluta evidenza e da qui la manifesta infondatezza della questione sollecitata, perché il rischio paventato non deriva dalla norma, ma semmai dall’inadempimento della P.A. dal dovere di farne una corretta applicazione anche sul piano organizzativo; il ricorso va dunque rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Ivana Abenavoli. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific