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Ordinanza — n. 23352/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal against pension reversal, remanding case to determine prescription start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23352/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the pension reversal claim, quashing the appellate court's decision and remanding the case. While the lower courts accepted the applicant's disability and dependency requirements, they incorrectly dismissed the prescription defense by relying solely on the parties' arguments regarding the administrative application. The Court held that identifying the precise start date of the prescription period is a legal question for the appellate judge to determine ex officio based on the case file, not merely a factual issue for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 2934 c.c.; Art. 2935 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The appellate judge must determine ex officio the start date of the prescription period as a legal question, rather than being bound by the parties' submissions on factual elements.

Parole chiave

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prescription start date ex officio determination pension reversal claim legal question vs fact appellate court powers retroattività della rendita d'invalidità priorità dell'integrazione sulla rendita disposizioni sulla pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 2934 c.c.
Art. 2935 c.c.
360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
e dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur valorizzando l’eccezione di prescrizione, aveva tuttavia dichiarato infondato il gravame confermando la sentenza di primo grado.
Art. 360 co.1 n.4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Conil primo motivo l’INPS deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Legge n. 111/2011
2 della Legge n. 111/2011, normativa applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, dovendo invece ritenere che la disciplina del termine breve trovi applicazione solo per i ratei maturati successivamente all’entrata in vigore del d.l .
art. 2935 c.c
360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.
art. 112 c.p
e dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur valorizzando l’eccezione di prescrizione, aveva tuttavia dichiarato infondato il gravame confermando la sentenza di primo grado.
art. 2934 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. sent. n.32683/2022
Cass. sent. n.32683/2022, con esplicito riferimento alla inidoneità a costituire mere affermazioni autonome le statuizioni sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo").
Cass. ord. n.25684/2023
Cass., Sez.Un., n. 10955 del 2022
Cass., Sez.Un., n. 15895 del 2019
Cass., Sez.Un., n. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente).
Cass. nr. 12182 del 2021
Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182 del 2021).
Cass. n. 24047/2022
Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione: il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente, Cass. n. 24047/2022, punto 21; Cass.
Cass. n. 33169/2021
24047/2022, punto 21; Cass. n. 33169/2021, punto 10).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22039-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro GRAVINA SILVANA, rappresentata e difesa dall'avvocato GRAZIELLA IDONE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 81/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/02/2020 R.G.N. 165/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott.

ATTILIO FRANCO ORIO. Oggetto Reversibilità prescrizione R.G.N.22039/2020 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 RILEVATO CHE 1.La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che, respinta per genericità l’eccezione di prescrizione sollevata da INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell’inizio della sua decorrenza, aveva nel merito accolto la domanda di Gravina Silvana volta a conseguire la pensione di reversibilità paterna, sussistendone i requisiti di totale inabilità e di vivenza a carico del pensionato genitore deceduto il 5/12/1990.

Nel merito, il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrati l’inabilità totale della richiedente maggiorenne, la vivenza a carico ed il requisito reddituale, sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte. Riguardo all’eccezione di prescrizione, la Corte territoriale ha respinto l’unico motivo di appello dell’INPS inerente all’invocata applicazione del termine di prescrizione quinquennale in virtù del disposto dell’art. 38 comma 1 lett.

d) n. 2 della Legge n. 111/2011, normativa applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, dovendo invece ritenere che la disciplina del termine breve trovi applicazione solo per i ratei maturati successivamente all’entrata in vigore del d.l . n. 38/2011, termine interrotto dalla notifica del ricorso di primo grado del 25/01/2012, mentre il previgente termine di prescrizione decennale si intendeva interrotto dalla domanda amministrativa del 6/11/2009. In conclusione, la Corte territoriale ha respinto l’appello e compensatole spese.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione INPSaffidandosi a due motivi di ricorso, a cui Gravina Silvana resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25/3/2025. CONSIDERATO CHE 1.Conil primo motivo l’INPS deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur valorizzando l’eccezione di prescrizione, aveva tuttavia dichiarato infondato il gravame confermando la sentenza di primo grado. Ed invero, nella impugnata sentenza si affermava che “ha ragione l’appellante a dolersi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l’eccezione di prescrizione era stata formulata in modo generico”, e che la domanda amministrativa aveva interrotto il termine di prescrizione; ciononostante aveva rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado che aveva statuito la spettanza dei ratei fin dal 1991; la Corte avrebbe dovuto concludere, invece, per l’estinzione del diritto di tutti i ratei dal 1991 al 1999.

Con il secondo motivo l’INPS deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sullo specifico punto di doglianza relativo alla maturazione degli accessori di legge sui ratei spettanti. In particolare, la Corte avrebbe omesso di pronunciare sulla specifica richiesta di limitare la decorrenza degli accessori dalla domanda amministrativa, valevole come messa in mora dell’ente, e non già da epoca antecedente.

2. Nel controricorso la parte privata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di specificità ed autosufficienza non avendo la ricorrente indicato gli atti processuali sui quali si fondano le ragioni del ricorso, ed invoca il diritto ad ottenerela prestazione dal mese successivo al decesso del dante causa; quanto alla richiesta di limitare gli accessori dalla domanda amministrativa, si trattava di una domanda nuova in appello, come già eccepito nella memoria difensiva di secondo grado.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Riguardo al primo motivo, si osserva che l’impugnata sentenza, nel ritenere la rilevanza della domanda amministrativa del 6/11/2009 ai fini interruttivi della prescrizione, non ha tuttavia, conseguentemente, individuato il termine iniziale di decorrenza, ovvero, il termine finale dei ratei prescritti. Sul punto si innesta la questione della genericità dell’eccepita prescrizione, laddove il fatto generatore della maturazione del diritto è stato invocato, dalla richiedente, nel decesso del dante causa pensionato, mentre per INPS il fatto estintivo del diritto alla prestazione di reversibilità resterebbe ancorato al dato normativo della durata della prescrizione, decennale o quinquennale, ed al dato fattuale del compimento di un atto interruttivo dell’esercizio del diritto dal suo titolare.

5. La mancata indicazione del dies a quo della prescrizione non è però sintomatica di genericità dell’eccezione né della impossibilità di farne valere gli effetti in giudizio. Invero, sul punto, questa Corte ha affermato che una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", che rimane "sub iudice", e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione(ai fini della sospensione, cfr.

Cass. sent. n.32683/2022, con esplicito riferimento alla inidoneità a costituire mere affermazioni autonome le statuizioni sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo"). Ed ancora, con ord. n.25684/2023 è stato precisato che rientra nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; l’elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod.civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., Sez.Un., n. 10955 del 2022) e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (v.

Cass., Sez.Un., n. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente).

6. Per contro, la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sent. n.10955/2002). Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182 del 2021). Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione: il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente, Cass. n. 24047/2022, punto 21; Cass. n. 33169/2021, punto 10).

7. Conclusivamente, deve affermarsi che l'impugnazione del profilo della interruzione (individuata nella presentazione della domanda amministrativa) mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione della Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. Riemerge, allora, la tematica della individuazione del dies a quo sulla base dei dati offerti dalle parti, il cui accertamento va pertanto demandato al giudice di merito in virtù di quanto allegato in giudizio.

8. Anche il secondo motivo di ricorso va accolto non risultando alcuna pronuncia sulla domanda di decorrenza della maturazione degli accessori di legge.

9. La sentenza di appello che non ha osservato i principi enunciati in riferimento al primo motivo e che è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per il secondo motivo, va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si atterà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del presente grado. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvi