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Ordinanza — n. 23313/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding TFR and fixed-term contract renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23313/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible under Article 360-bis, Section 1 of the Civil Procedure Code. The INPS argued that the lower court incorrectly applied public employment rules to a private-sector-style end-of-service benefit, claiming the repeated fixed-term contracts should be treated as a single indefinite-term relationship. The court rejected this, noting the lower court correctly distinguished between the initial fixed-term contract and the subsequent new indefinite-term relationship established by the parties, finding the INPS's arguments lacked specific factual support. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the underlying dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible when the grounds for cassation are not specific and do not allow the Court to determine the violation of law without referring to the facts of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal TFR public employment fixed-term contract renewal specific grounds requirement new indefinite relationship rapporto di lavoro rottura del rapporto di fiducia licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.
Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
7.–Il ricorso, in definitiva, dev’essere dichiarato inammissibile , in base all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Art. 2120 cod. civ.
24280, e ribadisce l’ applicabil ità della disciplina dell’art. 2120 cod. civ. al trattamento di fine rapporto pubblicistico, con il conseguente diritto di ottenere la liquidazione del TFR al momento della «estinzione del singolo rapporto di lavoro» (pagina 5 della sentenza d’appello).
Legge 8 agosto 1995, n. 335
2 -3 - della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999, del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e dell’art.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999
335, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999, del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e dell’art.
art. 2120 cod. civ
24280, e ribadisce l’ applicabil ità della disciplina dell’art. 2120 cod. civ.
art. 2120 c.c
-5 - Ledifferenze di regime del TFR dei dipendenti pubblici , valorizzate nel ricorso, « non valgono a privare di rilievo la principale considerazione per cui, rimanendo applicabile l’art. 2120 c.c., il t.f.r.
art. 93 cod. proc. civ
8.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dell’avvocato Luca Faggioli, che ha reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 14 novembre 2014, n. 24280
A fondamento della decisione, la Corte territoriale richiama i princìpi enunciati da Cass., S.U., 14 novembre 2014, n. 24280, e ribadisce l’ applicabil ità della disciplina dell’art.
Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9547
Né le indicazioni desumibili dal diritto dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia fa nno « venire meno la distinzione fra il rapporto di lavoro svolto a tempo determinatoe quello, successivo, a tempo indeterminato» (Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9547 e n.
Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9545
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
9.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

NANZA sul ricorso 21484-2020proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato DARIO MARINUZZI, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren te – contro DI CATALDO ANNA MARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato LUCA FAGGIOLI, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 436 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 977 del 20 19 del la CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 2 0 dicembre 20 19 (R.G.N. 125/2019).

R.G.N.21484/2020 Cron. Rep. C.C. 29/4/2025 giurisdizione Corresponsione del tfr e rapporto di lavoro a tempo determinato. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 aprile2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 977 del 2019, depositata il 20 dicembre 2019, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto la domanda della signora Anna Maria Di Cataldo, diretta a ottenere l’immediata corresponsione del trattamento di fine rapporto in relazione al «pregresso rapporto di lavoro a termine dal 1.9.15 al 1.5.16alle dipendenze del Comune di Bologna».

A fondamento della decisione, la Corte territoriale richiama i princìpi enunciati da Cass., S.U., 14 novembre 2014, n. 24280, e ribadisce l’ applicabil ità della disciplina dell’art. 2120 cod. civ. al trattamento di fine rapporto pubblicistico, con il conseguente diritto di ottenere la liquidazione del TFR al momento della «estinzione del singolo rapporto di lavoro» (pagina 5 della sentenza d’appello). Infine, è ininfluente l’eventuale illegittima apposizione del termine, che non potrebbe mai condurre, nel pubblico impiego contrattualizzato, alla «conversione del rapporto di lavoro» (pagina 6 della pronuncia impugnata). 2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura. 3.–La signora Anna Maria Di Cataldo si difende con controricorso, illustrato da memoria nell’imminenzadella trattazione camerale. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 -3 - della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999, del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Avrebbe errato la Corte di merito nell’assimilare il TFR pubblicistico a quello disciplinato dall’art. 2120 cod. civ. e nel qualificarlo come “retribuzione differita”, senza considerare i molteplici profili di eterogeneità che precluderebbero ogni raffrontoe che concorrerebbero ad attribuire natura previdenziale al TFR pubblicistico.

Il TFR in esame, difatti, non sarebbe erogato dal datore di lavoro, ma da un Fondo gestito dall’INPS e alimentato mediante il versamento di contributi previdenziali obbligatori, e sarebbe assoggettato a un peculiare meccanismo di computo, ispirato, tra l’altro, al principio di «invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali, tra lavoratori pubblici in regime di TFS e lavoratori pubblici in regime di TFR» (pagina 7 del ricorso per cassazione). Inoltre, non sarebbe contemplata la facoltà di beneficiare di anticipazioni del TFR e di «ottenere in busta paga, quindi mensilmente, il TFR via via maturato» (pagina 8 del ricorso).

La concreta erogazione del trattamento sarebbe poi differita nel tempo. Né si applicherebbero le disposizioni concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito con l’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26novembre 2014. I contratti annuali rinnovati in sequenza «avrebbero determinato “ex lege” la unicità di detti rapporti di servizio da ultimi proseguiti, senza alcuna soluzione di continuità, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Bologna ancora in essere» (pagina 12 del ricorso per cassazione). -4 - 3.– Le censure , tra loro connesse, possono essere esaminate congiuntamente e si rivelano,nel loro complesso, inammissibili. 4.–Il ricorrente non prospetta argomenti decisivi, che inducano a rimediare i princìpi espressi da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., S.U., 14 novembre 2014, n. 24280) e poi ribaditi nelle pronunce successive, richiamate anche dalla parte controricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa ( fra le molte, anche Cass., sez. lav., 5 febbraio 2021, n. 2828, che disattende analoghe censure dell’Istituto).

In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall ’ assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro, per il quale matura il trattamento ex art. 2120 cod. civ., il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 3 marzo 2020, n. 5895). Nel dare continuità alle enunciazioni della sentenza n. 24280 del 2014, che muovono dal processo di armonizzazione dei molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati e dalla loro natura retributiva, riaffermata anche dal giudice delle leggi (sentenza n. 159 del 2019), q uesta Corte ha puntualizzato che « La esigibilità del TFR è stata ancorata ai medesimipresupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione alfondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall’INPS.

Restapertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, laeventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la “cessazione dal servizio”ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesimaamministrazione statale» (ordinanza n. 5895 del 2020, cit., punto 21 del Considerato). -5 - Ledifferenze di regime del TFR dei dipendenti pubblici , valorizzate nel ricorso, « non valgono a privare di rilievo la principale considerazione per cui, rimanendo applicabile l’art. 2120 c.c., il t.f.r. spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla contestuale cessazione del rapporto previdenziale» (Cass., sez. lav., 10 luglio 2025, n. 18969, in motivazione).

Pertanto, non può essere condivisa la prospettazione che, a fronte dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, adombra l’infrazionabilità del TFR dei dipendenti pubblicie, in presenza di una discontinuità giuridicatra i due rapporti, conferisce rilievo al mero dato di fattodella successione temporale degli stessi. 5.–Ai princìpi menzionati si è uniformata la pronuncia d’appello, che ha esaminato una vicenda sovrapponibile a quelle scrutinate nei precedentiora passati in rassegna. Invero, nel caso di specie, a un contratto a tempo determinato con il Comune di Bologna (dal primo settembre 2015 al primo maggio 2016) si è avvicendato un distinto rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo ente e il TFR è stato rivendicato in riferimento alla cessazione del primo rapporto. 6.– Né milita in senso contrario la deduzione dell’unicità del rapporto, incentrata sull’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Non solo gli argomenti addottia tale riguardo si risolvono in una petizione di principioevidente, in quanto configurano una illegittimità dei rinnovi sguarnita di ogni riscontro, ma sono avulsi, altresì, dall e peculiarità della vicenda e dalla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Nell’odierno giudizio, si ravvisa l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo un originario contratto a tempo determinato ed è la cesura dell’originario rapporto che viene in rilievo ai fini del sorgeredel diritto dedotto in causa. -6 - Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare la violazione della normativa sui contratti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, i giudici del gravame hanno escluso che , in tale fattispecie, s’instauri un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla stregua dello schema prefigurato dal ricorrente.

Contro gli argoment i illustrati , idonei a sorreggere la decisione adottata, non sono stat e formulate critiche pertinenti , che valgano a scalfire il percorso logico della pronuncia d’appello. Né le indicazioni desumibili dal diritto dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia fa nno « venire meno la distinzione fra il rapporto di lavoro svolto a tempo determinatoe quello, successivo, a tempo indeterminato» (Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9547 e n. 9545 ) , instaurato ex novo dalle parti per effetto di un’autonoma determinazione negoziale. 7.–Il ricorso, in definitiva, dev’essere dichiarato inammissibile , in base all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

A fronte di taleprofilo d’inammissibilità, che rappresenta la ragione più liquida di decisione, resta assorbito l’esame degli ulteriori profili eccepitiin linea preliminare nel controricorso (irritualità della procura, mancata indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, genericità dei motivi). 8.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dell’avvocato Luca Faggioli, che ha reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ. 9.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M -7 - La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocato Luca Faggioli, procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la ste