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Ordinanza — n. 23279/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor dispute appeal after parties reach a settlement agreement. The case is extinguished due to mutual consent. Parties agreed to settle all claims including unpaid wages and legal fees. The court formally declares the proceedings extinct without further ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23279/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the labor dispute between Leonardo Murenu and SARAS S.P.A. extinct following a mutual settlement agreement. The worker had appealed a lower court ruling rejecting his claims for employment status and wage differences, but subsequently withdrew his appeal after both parties agreed to resolve all pending issues. The court accepted this withdrawal as valid because it was explicitly accepted by the opposing party, thereby extinguishing the proceedings without issuing a judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal is valid and extinguishes the proceedings if formulated unambiguously and expressly accepted by the opposing party, obviating the need for a judgment on the merits or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings labor dispute mutual consent costs allocation supreme court rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.
art. 390 c.p
Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 2958 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere- Dott. GUALTIERO MICHELINI -Rel. Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22563-2020 proposto da: MURENU LEONARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO BARRELLA; - ricorrente - contro SARAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA CORDOVADO, ANGELA DANIELA ZUCCHETTI; - controricorrente – avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 331/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Costituzione rapporto privato R.G.N.22563/2020 Cron. Rep. Ud 10/06/2025 Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande di accertamento e costituzione di rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive azionate da Leonardo Murenu contro la società SARAS.

2. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con 4 motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

3. Successivamente il ricorrente per cassazione ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, per essere le parti “addivenute ad una definizione transattiva dei reciproci rapporti, ivi compreso il contenzioso pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, con regolamentazione anche delle spese legali”; detta rinuncia è stata accettata da parte controricorrente “a spese compensate (salvo quanto già pattuito tra le parti)”; RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.

2. Essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente.

3. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 4. In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 giugno 2025. La Presidente dott.ssa Lucia Esposito Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025