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Ordinanza — n. 23276/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects CNPADC's appeal regarding solidarity contributions and pension prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23276/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that ordered it to pay pension arrears to commercial doctors. The Fund argued that it lacked legal authority to impose solidarity contributions and that the statute of limitations was ten years rather than five. The court rejected these claims, citing established precedent that such contributions require specific legislative authorization and that pension-related claims are subject to a ten-year prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 2946 c.c.; Art. 1 co. 488 legge n. 147/13: The autonomy of private pension funds does not extend to imposing solidarity contributions without explicit legislative authorization, and claims regarding pension amounts are subject to a ten-year prescription period rather than five years.

Parole chiave

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solidarity contribution pension prescription period private pension fund statutory authorization financial equilibrium graduazione dei contributi contributi di previdenza impagati diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
Art. 2948 n. 4 c.c.
Art. 129 R. D. L. n. 1827 del 1935
Art. 2946 c.c.
Art. 1 co. 488 legge n. 147/13
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
Art. 380 bis ult. co. c.p.c.
Art. 96 co. 4 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
art. 2946 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 31082 del 2024
Cass. 31527/22
Cass. 449/23
Cass. 688/23
Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023
Cass. 24651/24
Cass. 27947/23
Corte Cost. sentenza n.173/16
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17881/2024 R.G. proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DALLE CARBONARE GIANANTONIO, elettivamente domiciliato in Rimini Corso D'Augusto 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 57/2024 depositata il 25/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE Con la sentenza impugnata la corte d’appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ai professionisti in epigrafe somme dovute sui ratei di pensione maturati. Riteneva la corte territoriale che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.; escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni.

Avverso la sentenza ricorre la CNPADC per quattro motivi; il professionista resisteva con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per violato le norme poste a tutela dell’autonomia della Cassa (primo motivo) , cui si ricollega la facoltà di previsione di un contributo di solidarietà al fine di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine. (secondo motivo); si lamenta poi la ritenuta prescrizione decennale (anziché quinquennale) in ordine all’azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute (motivo terzo) e si contesta la statuizione di condanna al pagamento degli accessori a far data dalle singole trattenute (motivo quarto).

Questa Corte ha ripetutamente esaminato le doglianze della Cassa per tutti i profili controversi, pervenendo ad un orientamento ormai del tutto consolidato, espresso in numerose proposte di definizione agevolata (pda) e di rigetto delle opposizioni della Cassa. Si è già affermato in proposito (tra le tante, Cass. 31082 del 2024) che: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, mentre esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" -la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti, avendo il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed dunque sottoposto alla riserva di legge. -l’art.1, co.488 legge n.147/13 pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo.

Ne deriva il rigetto dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo è parimenti infondato. Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es.

Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Anche il quarto motivo va disatteso, atteso che questa Corte ha già affermata la natura unitaria dei crediti previdenziali, sicché gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione, sicché gli interessi vanno calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito (Cass.24651/24, 31618/24 ed altre numerose conformi). Nulla per spese, essendo il controricorso depositato tardivamente. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co. 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a pagare € 2500 ,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric