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Ordinanza — n. 23263/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial claim for higher classification when formal appointment is confirmed despite prior informal duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23263/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Appeal Court's decision, which had dismissed the claim for higher job classification based on informal duties performed before formal appointment. While the court acknowledged the employee's prior collaboration and management responsibilities, it ruled that these did not constitute a formal increase in rank until the official appointment on November 13, 2014. Consequently, the court ordered the lower court to re-evaluate the specific claim for superior classification based on the confirmed formal appointment date.

Regesto Legislator

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Art. 52 T.U. del pubblico impiego; Art. 113 c.p.c.: The exercise of managerial functions prior to formal appointment does not automatically grant higher classification rights; however, once the formal appointment is confirmed, the employee may claim the corresponding salary differences and superior classification status.

Parole chiave

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public employment classification informal managerial duties formal appointment confirmation salary difference claim administrative body status retrial on classification public economic entity posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 52 T.U. del pubblico impiego
1, comma 2, e dell’art. 52, commi 1 e 5, del D.lgs.
Art. 113 c.p.c.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
A prescindere dalle considerazioni svolte dalla Corte di merito circa l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la stessa Corte ha considerato: Nulla quaestio – ed in tal senso appare condivisibile la scelta di semplificazione istruttoria adottata dal G.L.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21633-2020 proposto da: COLLETTI IPPOLITO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO TURTURICI; -ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SCALA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 372/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 570/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA Oggetto Inquadramento superiore R.G.N.21633/2020 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 1425/2017 del Tribunale di Agrigento, condannava il Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento a corrispondere a Colletti Ippolito Giuseppe l’importo di € 16.593,59, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.

2. Premetteva la Corte che il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dal Colletti nei confronti del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, con il quale il ricorrente, già inquadrato nella qualifica di Capo Settore Segreteria ed Affari Generali - Area Quadri parametro 187 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, sul presupposto dell’esercizio delle funzioni dirigenziali riconducibili a quelle di Direttore dell’Area Amministrativa a far data dall’1.6.2014, aveva invocato il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria superiore con le relative differenze retributive.

3. Per quanto qui interessa, la Corte chiariva che, in ragione della natura di ente pubblico economico pacificamente ascrivibile in capo ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, doveva ritenersi in radice preclusa la possibilità di accesso alla qualifica superiore per il solo fatto dell’esercizio di funzioni a quella riconducibili, ostandovi il disposto dell’art. 52 T.U. del pubblico impiego.

4. Inoltre, secondo la Corte, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, le circostanze documentali emerse non consentivano di cogliere, almeno fino a che il Colletti venne insignito formalmente delle funzioni di dirigente dell’Area (con disposizione del Direttore Generale prot. 7866 del 13/11/2014), il quid pluris sul piano delle responsabilità e delle prerogative apicali, significative di un effettivo incremento di grado.

5. Sulla base, quindi, della C.T.U. contabile fatta espletare in secondo grado, la Corte quantificava, in favore del lavoratore, un credito di € 16.593,59 a far tempo dal 13.11.2014, vale a dire, da quando il lavoratore aveva ottenuto la qualifica dirigenziale, e riformava di conseguenza la sentenza di primo grado.

6. Avverso tale decisione Colletti Ippolito Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

7. L’intimato resiste con controricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 52, commi 1 e 5, del D.lgs. 30-03-2001 n. 165 (T.U. del Pubblico Impiego), degli artt. 2093 e 2103 del codice civile, nonché dell’art. 25 del C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica stipulato il 29- 03-2006 e dell’art. 72 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica stipulato il 25-03-2010 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Censura la parte dell’impugnata sentenza in cui la Corte territoriale, in ragione della natura di ente pubblico economico pacificamente ascrivibile in capo ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, ha nondimeno ritenuto preclusa la possibilità di accesso alla qualifica superiore per il solo fatto dell’esercizio di funzioni a quella riconducibili, ostandovi il disposto dell’art. 52 T.U. del pubblico impiego.

Assume che, sulla base di tanto, la Corte, da un lato, ha finito per rigettare la sua domanda finalizzata a conseguire, sia pure in via subordinata a decorrere dal 13 febbraio 2015, l’inquadramento nella superiore qualifica di dirigente di Area Amministrativa – Dirigente di 4^ classe, in quanto espressamente vietato dal cit. art. 52; dall’altro, ha riconosciuto il diritto del ricorrente medesimo a conseguire dl Consorzio di Bonifica 3 Agrigento il pagamento delle (sole) differenze retributive per le funzioni dirigenziali svolte dal 13.11.2014 e fino al 29.12.2013.

Invece, secondo il ricorrente, in sintesi proprio per la pacifica natura di enti pubblici economici dei Consorzi di Bonifica, non trovavano applicazioni le disposizioni del T.U. del pubblico impiego, e dovevano essere correttamente applicati dalla Corte territoriale gli artt. 2093 e 2103 c.c.

2. Il motivo è fondatonei termini e nei limiti che si passa ad illustrare.

3. A prescindere dalle considerazioni svolte dalla Corte di merito circa l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la stessa Corte ha considerato: Nulla quaestio – ed in tal senso appare condivisibile la scelta di semplificazione istruttoria adottata dal G.L. – che all’indomani del pensionamento del titolare dell’Area Amministrativa il Colletti sia stato chiamato a collaborare con il Direttore Generale nella gestione dei servizi riguardanti i tre settori facenti parte dell’Area. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dal G.L., le circostanze documentali emerse non consentono di cogliere, almeno fino a che il Colletti venne insignito formalmente delle funzioni di dirigente dell’Area (con disposizione del Direttore Generale prot.n. 7866 del 13/11/2014) il quid pluris sul piano delle responsabilità e delle prerogative apicali, significative di un effettivo incremento di grado.

Giacché, se è indubitabile l’emergere, dalla mole di documentazione prodotta, di un’attività di collaborazione gestionale affidata al Coletti ed estesa a tutti e tre i settori dell’Area, da tale corredo istruttorio non emerge con il dovuto quadro di chiarezza se fino al conferimento formale delle funzioni dirigenziali, l’attività del Colletti sia stata disimpegnata dietro l’attribuzione di un ruolo di direzione e responsabilità, ovvero se, come allude il fatto che ogni provvedimento di gestione del personale adottato era accompagnato dalla controfirma del Direttore Generale, tali prerogative venivano esercitate sotto il controllo gerarchico di quest’ultimo, il quale, di fatto, assommava le funzioni di dirigente dell’area durante la vacanza dell’incarico”. 3.1.

In definitiva, la valutazione della Corte si discosta da quella del primo giudice quando la stessa ha considerato: “Diversamente deve opinarsi a partire dal momento in cui dalla stessa autorità consortile venne espressa la volontà di investire formalmente il Colletti dell’incarico dirigenziale, a significare l’attribuzione ed il riconoscimento di un ruolo che anche nei rapporti con personale sottoposto esternava la volontà del Consorzio di individuare nel Colletti la sola figura incaricata di assolvere ai compiti gestionali e di responsabilità propri della funzione”.

4. Ed è di tutta evidenza che questa parte della motivazione esprime l’effettiva ed unica ratio decidendi dell’impugnata sentenza, in base alla quale la Corte, escluso lo svolgimento sicuro e integrale delle mansioni dirigenziali rivendicate, prima che le stesse fossero formalmente attribuite al lavoratore con apposito provvedimento del 13.11.2014, alla stregua della consulenza tecnico-contabile espletata, ha constatato delle differenze retributive in suo favore, nonostante tale formale conferimento, ed ha condannato il consorzio appellato al pagamento del relativo importo.

5. Alla luce di taleproprio accertamento, tuttavia , la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la domanda di inquadramentonella figura dirigenziale rivendicata, appunto perché la stessa Corte ha constatato il formale conferimento dell’incarico da parte dello stesso ente datore di lavoro, sia pure dal 13.11.2014.

6. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà pronunciarsi sulla domanda di superiore inquadramento del lavoratore, in base all’accertamento dalla stessa Cortegià operato. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di