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Ordinanza — n. 23195/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to joint withdrawal, extinguishing proceedings without costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23195/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant and respondent jointly withdrew their appeal. Although the lower court had partially upheld the employer's claim regarding an unjustified dismissal, the parties voluntarily abandoned the case before the final ruling. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the process without ordering any further costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw an appeal, the proceedings are extinguished under Art. 390 c.p.c., and no costs are allocated under Art. 391 c.p.c. as the withdrawal constitutes a voluntary termination of the litigation.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure allocation of costs voluntary termination of litigation soppressione delle prestazioni motivi di cassazione protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, n
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3573-2024 proposto da: MOTOLESE SAVERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE IBELLO; -ricorrente - contro FEDERLAZIO - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati SAVINA BOMBOI, BRUNO COSSU; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3971/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2023 R.G.N. 1744/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa Oggetto Dirigente rapporto privato R.G.N.3573/2024 Cron. Rep. Ud.15/04/2025 che, con la sentenza n. 3971/2023, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato che il licenziamento intimato dalla Federlazio Associazione piccole e medie imprese del Lazio al dirigente Saverio Motolese era ingiustificato, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la datrice di lavoro al pagamento di una indennità pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione per mancato preavviso e dell’indennità supplementare nella misura di nove mensilità rigettando le altre richieste nonché la domanda riconvenzionale della Associazione, ha respinto l’originario ricorso proposto da Saverio Motolese; cheavverso tale sentenza Saverio Motolese ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; chel’intimata ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione dei ricorrenti, con relativa accettazione della controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, n