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Ordinanza — n. 23175/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to challenge final judgment or re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23175/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the hospital's challenge to the lower court's finding of an employment relationship. The hospital argued the appellate court improperly ruled on the appellant's counter-claim and failed to fully review the evidence regarding her professional role. The court held that the first judgment had not become final due to the pending counter-claim, making the appellate court's intervention proper, and that the appellate court's evaluation of evidence remains unreviewable.

Regesto Legislator

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Art. 324 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: An appeal is inadmissible if it challenges a judgment that has not yet become final due to pending counter-claims, or if it merely re-evaluates evidence without new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-final judgment counter-claim pendency free evaluation of evidence public employment law rapporto di lavoro indennità giornaliera differita adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
artt. 324 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, l’Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31848-2021 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI", in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO CEGLIO; -ricorrente - contro AMETRANO DONATELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE DALIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3489/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 25/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

FATTI DI CAUSA - Con sentenza dell’11 ottobre 2021 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.31848/2021 Cron. Rep. Ud.16/04/2025 accoglieva parzialmente la domanda proposta da Donatella Ametrano nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “A. Cardarelli”, avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l’Azienda Ospedaliera dal 10.4.2002 al giugno 2010 in forza dei successivi contratti di collaborazione ex art. 15 octies l. n. 502/1992 implicanti l’impiego della Ametrano in mansioni di tecnico di laboratorio, la conversione a tempo indeterminato del rapporto, la riammissione in servizio o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010, dichiarando essere intercorso tra le parti nel periodo indicato un rapporto di lavoro subordinato e condannando l’Azienda Ospedaliera al pagamento delle differenze retributive da determinarsi in separato giudizio. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la subordinazione ma costituzionalmente preclusa la conversione del rapporto, dovute ai sensi dell’art.2126 c.c. le differenze retributive, inaccoglibile la domanda risarcitoria, formulata in subordine rispetto a quella, relativa al danno eurounitario ex art. 32 l. n. 183/2010 e quella concernente l’accesso alle procedure di stabilizzazione non essendo configurabile a riguardo, trattandosi di mera facoltà per l’Amministrazione, un diritto soggettivo in capo all’Ametrano. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “A.

Cardarelli”, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Ametrano. RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, l’Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., imputa alla Corte territoriale l’aver pronunciato sul gravame proposto dall’Ametrano avverso la decisione del primo giudice a fronte della generica impugnazione delle ragioni di rigetto della domanda insuscettibile di impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’Azienda Ospedaliera ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione del complessivo materiale istruttorio acquisito agli atti, tale da indurla ad una valutazione dello stesso, sotto il profilo della peculiarità professionale dell’apporto dell’Ametrano, più approssimativa e superficiale rispetto a quella del primo giudice, insuscettibile, quindi, di esserne travolta. - Il primo motivo si rivela inammissibile, non valendo la censura mossa dall’Azienda Ospedaliera ricorrente a contrastare la valutazione della Corte territoriale che puntualmente, facendo riferimento proprio alla carente analisi da parte del primo giudice delle norme che regolano nel lavoro pubblico il ricorso ai rapporti flessibili, dà conto della consistenza dei motivi di impugnazione dell’Ametrano idonea ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. - Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, risolvendosi la censura sollevata dall’Azienda Ospedaliera ricorrente nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale ha operato del materiale istruttorio nell’esercizio del suo libero apprezzamento, come tale insindacabile in questa sede. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Salvatore Dalia dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisde