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Ordinanza — n. 23021/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming prescription starts at job end, ruling it runs during stable employment contracts. Appeal rejected for re-evaluating facts and lack of interrupting evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23021/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the worker's appeal against a lower court ruling that dismissed his claim for safety coordinator fees. The lower court found the debt prescribed because the employment relationship remained stable, whereas the appellant argued prescription only ends upon termination. The court dismissed the appeal because it cannot re-evaluate facts or admit new evidence, and confirmed that for stable contracts, the five-year prescription period runs during the employment relationship.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4; Art. 2935 c.c.: In private employment relationships characterized by stability, the five-year prescription period for credits accrued during employment runs in constancy of the relationship and expires upon its termination, rather than at the moment of accrual.

Parole chiave

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prescription period stable employment labor law civil procedure Cassation appeal percepzione indebita di disoccupazione assegno per il periodo d'introduzione indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Con il primo e unico motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2948 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 91 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
d.P.R. 115 del 2002
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27686 del 2018
Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013
27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass.
Cass. n. 14233 del 2015
7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass.
Cass. n. 26860 del 2014
14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
Cass. n. 2062/2024
da ultimo Cass. n. 2062/2024).
Cass. n. 26246/2022
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; in senso conforme, Cass.
Cass. n. 29831/2022
26246/2022; in senso conforme, Cass. n. 29831/2022, Cass.
Cass. n. 30958/2022
29831/2022, Cass. n. 30958/2022, Cass.
Cass. n. 30957/2022
30958/2022, Cass. n. 30957/2022; Cass.
Cass. n. 4321/2023
30957/2022; Cass. n. 4321/2023, Cass.
Cass. n. 4186/2023
4321/2023, Cass. n. 4186/2023, Cass.
Cass. n. 13927/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9868-2024 proposto da: LUCA' VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO POERIO; -ricorrente - contro CO.RA.P. Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BERRETTA; -controricorrente - avverso il decreto n. 2428/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 15/03/2024 R.G.N. 4745/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N.9868/2024 Cron. Rep. Ud.06/05/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con il provvedimento indicat o in epigrafe il Tribunale di Catanzaroha accolto, in parte, l’opposizione allo stato passivo promossa da Vincenzo Lucà nei confronti del Consorzio regionale accertando un credito del lavoratore di euro 2.198,88 (avendo, il Consorzio, operato una ritenuta IRPEF su somme erogate a titolo di anticipazione del T.F.R. superiore a quella dovuta); per converso, ha respinto l’insinuazione allo stato passivo con riguardo ai compensi richiesti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza, incarico riconosciuto al lavoratore con delibera del Comitato direttivo del marzo 2005, ritenendo prescritto il credito in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che – in situazione di stabilità del rapporto di lavoro –ritiene prescritti in costanza di rapporto di lavoro i relativi crediti.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un unico motivo; il Consorzio ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e unico motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. avendo, il Tribunale di Catanzaro, ritenuto erroneamente che la prescrizione decorra in costanza di rapporto di lavoro e non – come sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità – al termine del rapporto di lavoro.

4. Il ricorso non è fondato.

5. La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

6. Va rammentato che nel giudizio innanzi alla Corte diCassazione non é consentita la produzione di documenti (nel caso di specie, gli atti che il lavoratore ritiene come interruttivi della prescrizione), nemmeno relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per idocumenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilitàdel ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia alricorso (cfr. da ultimo Cass. n. 2062/2024).

7. Inoltre, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro privato, si è recentemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata; conseguentemente, per i diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 18.7.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; in senso conforme, Cass. n. 29831/2022, Cass. n. 30958/2022, Cass. n. 30957/2022; Cass. n. 4321/2023, Cass. n. 4186/2023, Cass. n.13927/2024);

9. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che nei confronti del credito sorto pacificamente nel 2005 era maturata la prescrizione quinquennale, a fronte di un regime di stabilità del rapporto di lavoro, non influendo, sulla fattispecie de qua, la novella legislativa del 2012; ha, inoltre, aggiunto che non erano stati prodotti “atti interruttivi della prescrizione posti in essere prima del suo maturare” (pag. 5 della sentenza impugnata).

10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del