Cassation appeal dismissed due to withdrawal without acceptance by the opposing party, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the lawsuit without obtaining the contrarieto's acceptance. The lower court had previously ruled in favor of the employee regarding holiday pay and various allowances. Consequently, the appellant was ordered to bear the litigation costs under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal without the opposing party's acceptance results in the extinction of the proceedings and assigns the litigation costs to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21466-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro LISTA FABIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/05/2023 R.G.N. 109/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.21466/2023 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 RILEVATO che 1.La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale della che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavorator e indicat o in epigrafe, dipendent e di Trenitalia, aveva accertato il suo diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme specificate.
2. La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell’indennità di assenza dalla residenza, dell’indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle domande.
3. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui ha resistito con controricorso illavorator e . Entrambe le parti hanno presentato memorie. CONSIDERATO che 1.Attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio. L’assenza di accettazione della stessa rinuncia da parte del controricorrenteinduce a porre a carico della parte ricorrente le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi – tipici - di rigetto dell’ impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr.
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi. Così deciso nella Adunanza camerale del 10giugno 2025. La Presidente Lucia Esposito