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Ordinanza — n. 22847/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against dismissal of costs due to company liquidation, upholding causal liability principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22847/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's request to overturn the appellate court's decision dismissing his claim for damages and ordering him to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court erred by not addressing the merits of his case and incorrectly applied cost allocation rules following the employer's administrative liquidation. The court held that even when a claim is declared unenforceable due to the opposing party's liquidation, the losing party remains liable for costs based on the principle of causality, and appeals regarding the unification contribution are inadmissible as they concern the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 13 DPR n. 115/2002: When a claim is declared unenforceable due to the opposing party's liquidation, the court must still rule on costs based on the principle of causality, holding the party who caused the litigation liable; appeals regarding the unification contribution are inadmissible as they concern the state treasury.

Parole chiave

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principle of causality litigation costs allocation administrative liquidation unification contribution inadmissible appeal civil procedure law loss of claim rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115 del 2002
pertanto il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
pertanto il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13430 del 2007
Cass. n. 25141 del 2006
Cass. n. 15166 del 2018
Cass. n. 27131 del 2020
Cass. n. 27131 del 2020; Cass.
Cass. n. 18191 del 2024
27131 del 2020; Cass. n. 18191 del 2024);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7952-2024 proposto da: CHIARIOTTI GERARDINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANPIERO MARALLO; -ricorrente - contro IL POLIZIOTTO NOTTURNO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNANTONIA ROMANO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 230/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 4188/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Spese processuali R.G.N.7952/2024 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 RILEVATO CHE 1.il Tribunale di Benevento, con sentenza del 27 maggio 2013, rigettò il ricorso proposto da Gerardino Chiariotti nei confronti della “Il Poliziotto Notturno soc. coop. a r.l.”, volto all’accertamento della nullità del licenziamento subito e al conseguente risarcimento del danno; il soccombente interpose gravame con atto iscritto al ruolo generale della Corte di Appello di Napoli il 16 luglio 2014; 2.la Corte territoriale adita, con la sentenza qui impugnata, ha preso atto che, nelle more del giudizio di gravame, la cooperativa appellata è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 1° dicembre 2015; pertanto, ha dichiarato “la domanda del Chiariotti di accertamento dei suoi crediti e condanna al pagamento […] improseguibile”, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del grado e dichiarando altresì sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il Chiariotti, affidandosi a due motivi; ha resistito con controricorso la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; col primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., lamentando che “non avendo la Corte affrontato il merito della vicenda processuale e non essendosi proprio pronunciata sulle domande proposte dall’appellante, non vi può essere soccombenza e, dunque, non vi può essere pronuncia di condanna alla refusione delle spese di lite”; si sostiene che “la Corte non avrebbe dovuto pronunciarsi sul regime delle spese, ovvero avrebbe dovuto pronunciarsi per la loro integrale compensazione tra le parti”; per analoga ragione, con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DPR n. 115 del 2002, assumendo che non si sarebbero verificati i presupposti della disposizione citata in presenza di una impugnazione “dichiarata improseguibile per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa” della cooperativa; 2.il ricorso è da respingere; 2.1.il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui, nel caso di sottoposizione dell'impresa aliquidazione coatta amministrativa, “divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della proceduraamministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria” avanzate dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro (per tutte:

Cass. SS.UU. n. 141 del 2006); ove l’evento sopravvenga nel corso del giudizio, determinando appunto la “improseguibilità” dell’azione, il giudice è comunque tenuto a provvedere sulle spese del processo che gli si chiude innanzi ai sensi dell’art. 91 c.p.c.; salvo che non ritenga di disporre la compensazione – con un apprezzamento non sindacabile innanzi a questa Corte – deve regolare le spese secondo il principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce applicazione, onerando la parte che abbia dato causa al processo, assumendone il rischio, a prescindere dalle ragioni processuali o di merito che abbiano determinato il suo esito; invero, “l'obbligo del rimborso dellespese processuali, che si fonda sul principio dicausalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attivitàprocessuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite”; finanche “quando il procedimento non sia giunto a conclusione con sentenza, non potendosi perciò aver riguardo alla soccombenza, la parte evocata in giudizio, che abbia svolto attivitàprocessuale, ha in ogni caso diritto al rimborso dellespese per l'attività svolta nei confronti della parte che le ha causate” (cfr.

Cass.n. 13430 del 2007); infatti, l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass.n. 25141 del 2006); 2.2.il secondo motivo è inammissibile; secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte: “E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all'Erario che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente” (Cass. n. 15166 del 2018; conf.

Cass. n. 27131 del 2020; Cass. n. 18191 del 2024);

3. pertanto il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pe