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Ordinanza — n. 22826/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as litigation costs are offset due to plaintiff's withdrawal of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22826/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinguished after the plaintiffs voluntarily withdrew their request on March 31, 2025. Alitalia and the engineer Iraci had previously challenged a lower court ruling that dismissed an opposition to a labor inspection report regarding working hours and flight time. The court ruled that the withdrawal resulted in the termination of the proceedings with a mutual offset of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 100 c.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the court may order a mutual offset of litigation costs based on the conduct of the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings offset of litigation costs labor inspection report working hours violation eccezioni processuali tardive opposizione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il terzo motivo deduce, ex art. 360 co.
Art. 100 c.c.
articolo 100 c.c
Il primo motivo di violazione deduce violazione dell’articolo 100 c.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARGHERITA MARIA LEONE Presidente ROBERTO RIVERSO Consigliere FABRIZIO AMENDOLA Consigliere FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO Consigliere FRANCESCO BUFFA Relatore Oggetto: ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO Ud.29/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29167/2022 R.G. proposto da: ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA, IRACI MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MARCO (MRZMRC72E26H501P) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (-), DE FEO DOMENICO (DFEDNC62E04A662D) -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 29167/2022 Numero sezionale 2204/2025 Numero di raccolta generale 22826/2025 Data pubblicazione 07/08/2025 -controricorrente- nonchè contro ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO ROMA, ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2452/2022 depositata il 01/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza dell’1.6.22 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza 25.9.19 del tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione al verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro per violazione della normativa in materia di orario di lavoro e tempo di volo, per essere il verbale atto non autonomamente impugnabile in quanto non si era esaurito il procedimento sanzionatorio. Avverso tale sentenza ricorre Alitalia in amministrazione straordinaria, nonché l’ingegnere Iraci; resiste l’ispettorato.

Il primo motivo di violazione deduce violazione dell’articolo 100 c.c. per esclusione dell’interesse ad agire. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 132, comma due, numero 4, e 118 att. c.p.c., per motivazione per relationem ad altra sentenza di merito ed assenza di motivazione propria del caso. Il terzo motivo deduce, ex art. 360 co. 1 numero quattro c.p.c., omessa pronuncia su motivo di appello relativo alla correttezza dell’operato aziendale Numero registro generale 29167/2022 Numero sezionale 2204/2025 Numero di raccolta generale 22826/2025 Data pubblicazione 07/08/2025 Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: Il 31.3.25 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dall’Ispettorato con atto del 16.4.25. Deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in considerazione della condotta processuale della parte. P.Q.M dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025. La Presidente Margherita Maria Leone Numero registro generale 29167/2022 Numero sezionale 2204/2025 Numero di raccolta generale 22826/2025 Data pubblicazione 07/08/2025