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Ordinanza — n. 22765/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal on civil procedure costs, rejecting serial litigation as a valid reason for partial cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy allowed Anna Patricelli's appeal against a lower court ruling that partially compensated litigation costs based on the serial nature of the dispute. Patricelli argued that serial litigation alone does not constitute the 'grave and exceptional reasons' required by law to justify such compensation. The court agreed, holding that the lower court failed to explicitly identify statutory grounds for cost reduction, thereby violating civil procedure codes.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; In the absence of reciprocal success, partial or total compensation of litigation costs requires the explicit identification of grave and exceptional reasons, which cannot be satisfied merely by the seriality of the dispute.

Parole chiave

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civil procedure costs serial litigation partial compensation grave exceptional reasons Italian Supreme Court litigation expenses procedural violation compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 91, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
D’altro canto, in assenza di reciproca soccombenza, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
D.M. 55/2014
4 comma 1 e 5 D.M. 55/2014 per aver la Corte Numero registro generale 19929/2024 Numero sezionale 2637/2025 Numero di raccolta generale 22765/2025 Data pubblicazione 06/08/2025 liquidato le spese senza distinzioni fra fasi ed in misura inferiore ai minimi inderogabili.
Art. 360, co. 1, n. 4 e 132 cod. proc. civ.
Art. 111 cod. proc. civ.
art. 92 c.p
Se, è vero che, per esempio, che questa Corte ha incluso tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14036 del 2024
Cass. n. 1950 del 2022
Cass. n. 6901 del 2025
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PDFBox: AULA 'A' 2637 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19929-2024 proposto da: PATRICELLI ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO VISONE; - ricorrente - contro COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ADELE CARLINO; - controricorrente - nonché contro TESEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; - intimata - avverso la sentenza n. 508/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 1157/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N. 19929/2024 Cron. Rep. Ud. 22/05/2025 Numero registro generale 19929/2024 Numero sezionale 2637/2025 Numero di raccolta generale 22765/2025 Data pubblicazione 06/08/2025 RILEVATO che Con sentenza in data 5 aprile 2024, la Corte d’appello di Napoli, nel riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda per differenze retributive proposta da Anna Patricelli nei confronti della Teseo società Cooperativa Onlus, ha condannato il Comune di San Giorgio a Cremano, in solido con la Cooperativa, al pagamento in favore dell’appellante, della somma di euro 12.341,63 oltre accessori, compensando per metà le spese del grado di appello.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria Anna Patricelli, affidandolo a tre motivi. Resiste, con controricorso, il Comune di San Giorgio a Cremano. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. lamentandosi l’inidoneità delle ragioni addotte dalla Corte d’appello (serialità della lite) ad integrare gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni quale presupposto per la compensazione, nella misura del cinquanta per cento, delle spese di lite.

Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata deducendosi la violazione degli artt. 4 comma 1 e 5 D.M. 55/2014 per aver la Corte Numero registro generale 19929/2024 Numero sezionale 2637/2025 Numero di raccolta generale 22765/2025 Data pubblicazione 06/08/2025 liquidato le spese senza distinzioni fra fasi ed in misura inferiore ai minimi inderogabili. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi degli artt. 360, co. 1, n. 4 e 132 e 111 cod. proc. civ., il difetto di motivazione in ordine alla compensazione dei due gradi non potendo la stessa essere motivata con la serialità della lite.

2. Il primo motivo è fondato. Deduce parte ricorrente la violazione degli artt. 91, comma 1, cod. proc. civ. e 92, comma II, cod. proc. civ., per aver ritenuto la Corte di procedere alla compensazione nella misura del cinquanta per cento delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca ma esclusivamente in ragione della “serialità della lite”. Orbene, come osservato da questa Corte, in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (14036 del 2024).

D’altro canto, in assenza di reciproca soccombenza, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (1950 del 2022). Se, è vero che, per esempio, che questa Corte ha incluso tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. giustificano Numero registro generale 19929/2024 Numero sezionale 2637/2025 Numero di raccolta generale 22765/2025 Data pubblicazione 06/08/2025 la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. n. 6901 del 2025) lo stesso non può dirsi quanto alla serialità della controversia.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2022. Il Presidente Margherita Leone Numero registro generale 19929/2024 Numero sezionale 2637/2025 Numero di raccolta generale 22765/2025 Data pubblicazione 06/08/2025 Numero registro generale 19929/2024 Numero sezionale 2637/2025 Numero di raccolta generale 22765/2025 Data pubblicazione 06/08/2025