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Decreto — n. 22738/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal accepted by the defendant.

Numero d'incarto Decreto — n. 22738/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal, which was accepted by the defendant. The case involved a dispute between R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. and D'Ambrosio Corrado regarding a decree, with the lower court's judgment being appealed. The court ruled that since the withdrawal was formally accepted, the procedural basis for the appeal no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws from the proceedings and the opposing party accepts the withdrawal, the court must declare the process extinct, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of action acceptance of withdrawal extinction of proceedings Italian Civil Procedure Corte di Cassazione ripetibili dell'avvocato rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro D’AMBROSIO CORRADO, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Franceschinis, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 404 - 202 4 , depositata il 2 . 7 .202 4 , N.R.G. 143-2024; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la controparte ha accettato la stessa; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 5.8.2025 Il Pr