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Decreto — n. 22635/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 22635/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a declaration of withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings Code of Civil Procedure statutory time limit procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dazi doganali non pagati mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23504/2022 R.G. proposto da: CALAMITA VINCENZO, PETRONELLI NICOLA, ANZALOTTA VINCENZO, GRILLO LUIGI, DIPAOLA MASSIMO, ANZALOTTA ANTONIO, RANO GIULIA, PETRONELLI GERARDO, SORRENTI ANTONIO, PALERMO TERESA, SIENA GRAZIA, PILATO PIETRO, DELIGIO RIPALTA, DINOIA CLAUDIO, DARGENIO ANGELA, VITALE GEREMIA, PILATO SERGIO, PETRONELLI BARTOLOMEO, AVELLO FRANCESCA, STUFANO ANTONIO, IACOVONE MATTEO, MATERA GIUSEPPE, MASTROSERIO ANGELA, DITRANI MAURO, elettivamente domiciliati in CERIGNOLA - FOGGIA VIA VENEZIA 6/E - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato VIGLIOTTI STELLA (VGLSLL67R53H501L) che li rappresenta e difende -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) Numero registro generale 23504/2022 Numero sezionale 715/2025 Numero di raccolta generale 22635/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.568/2022 depositata il 30/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 23504/2022 Numero sezionale 715/2025 Numero di raccolta generale 22635/2025 Data pubblicazione 05/08/2025