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Decreto — n. 22621/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ordering costs against the withdrawing party.

Numero d'incarto Decreto — n. 22621/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the withdrawal was documented and communicated to the opposing party before the final judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the withdrawing party was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the proceedings are declared extinct, and the withdrawing party bears the costs of the legitimacy trial.

Parole chiave

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withdrawal of appeal proceedings extinct litigation costs Cassazione civil procedure revoca dell'opposizione desistenza dall'azione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro CASUSCELLI LUIGI, rappresentato e difes o dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 21 - 202 4 , depositata il 28.2.2024 , N.R.G. 1035-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1°.8.2025 I