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Ordinanza — n. 22603/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against dismissal of railway worker, upholding disciplinary dismissal nullity and reinstatement rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22603/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the appeal filed by Interbus S.p.A. against the appellate court's decision reinstating Sirna Gaetano after finding his disciplinary dismissal null. The lower court had declared the dismissal void due to procedural defects in the disciplinary process, ordering reinstatement and compensation. The Supreme Court affirmed this outcome, citing recent precedents that establish the nullity of such dismissals and the consequent right to reinstatement for railway workers.

Regesto Legislator

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Art. 53 and 54 RD n. 148/31; Art. 18 l.n. 300/70: A disciplinary dismissal by an employer following a timely request for Council of Discipline intervention is null for violation of mandatory norms, entitling the worker to reinstatement.

Parole chiave

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railway worker dismissal disciplinary procedure nullity Council of Discipline intervention reinstatement right mandatory procedural norms Cassazione snciv protection of workers integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 345 co.2 c.p.c.
Con primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 345 co.2 c.p.c, in relazione all’art.
Art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
345 co.2 c.p.c, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per aver, la corte territoriale, ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla valutazione di inidoneità della richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, nel presupposto che detta lagnanza fosse stata fatta solo in sede di reclamo.
Art. 276 c.p.c.
Art. 53 RD n. 148/31
La censura, sostanzialmente diretta a contestare la forma dell’atto contenente la richiesta dell’intervento del Consiglio di disciplina, non ha fondamento poiché la specifica disciplina prevista per tale intervento (art. 53 RD n.
Art. 54 RD n. 148/31
Art. 18 l.n. 300/70
148/31 , art. 18 l.n. 300/70 per aver, la corte di merito, ritenuto, erroneamente che la mancata costituzione dei Consigli di disciplina costituisse una causa di nullità del recesso.
Art. 2 d.lgs. n. 23/2015
604 del 1966 può essere effettuata anche con l'invio di una PEC contenente un allegato file in "formato Word", non essendo necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del d.lgs.
Art. 13 comma quater d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r.
art. 276 c.p
art. 121 c.p
2)-Con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 121 c.p.c,, dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 18529/2024
82 del 2005, in quanto -in assenza di prescrizioni specifiche - il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile con certezza al lavoratore ( Cass.n. 18529/2024; cass.n.
Cass.n. 4099/2025
18529/2024; cass.n. 4099/2025).
Cass.n. 604/2025
Sulle doglianze poste, infatti, sono di recente intervenute sentenze di questa Corte (Cass.n. 604/2025 successiva a Cass.n.
Cass.n. 527/2025
Cass.n. 532/2025
Cass.n. 6765/2023
Cass.n. 6555/2023
Corte Costituzionale n. 22/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16-2024 proposto da: INTERBUS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CIMINO; -ricorrente - contro SIRNA GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 682/2023 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 460/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA Oggetto R.G.N.16/2024 Cron.

Rep. Ud13/05/2025 La Corte di appello di Messina aveva accolto il reclamo proposto da Sirna Gaetano avverso la decisione con cui il tribunale di Messina, avendo dichiarato la nullità del licenziamento a lui intimato, lo aveva reintegrato, condannando Interbus spa al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. La corte, modificando la decisione, ferma la reintegrazione e con il rigetto del reclamo proposto sul punto dalla società datrice di lavoro, aveva condannato la società a pagare l’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento alla effettiva reintegrazione.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la società cui resisteva con controricorso Gaetano Sirna. Entrambe le parti depositavano memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1). Con primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 345 co.2 c.p.c, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per aver, la corte territoriale, ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla valutazione di inidoneità della richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, nel presupposto che detta lagnanza fosse stata fatta solo in sede di reclamo. Occorre osservare che la corte di merito ha rilevato che mai era stato mosso rilievo sulla forma della richiesta del lavoratore dell’intervento del Consiglio di disciplina, doglianza, questa, fatta valere solo in sede di reclamo e, pertanto inammissibile.

Ha poi soggiunto che, comunque, deve ritenersi valevole il principio della libertà delle forme con cui il lavoratore puo’ comunicare in via stragiudiziale la richiesta di intervento del Consiglio di disciplina. La decisione assunta si fonda dunque, su due diverse rationes decidendi: la prima relativa alla inammissibilità della doglianza in quanto “nuova” perché proposta per la prima volta in sede di reclamo, oggetto della censura in esame, e la seconda comunque attestativa della libertà delle forme di richiesta da parte del lavoratore.

Questa Corte ha chiarito che Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima " ratio decidendi", esamini ed accolga anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della "potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi",distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile ( Cass.n. 15399/2018;

Cass.n. 5102/2024) L’impugnazione di una sola delle rationes decidendi non inficia, pertanto, la validità della decisione. 2)-Con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 121 c.p.c,, dell’art. 22 d,lgs n.82/2005 (codice amministrazione digitale), perché il documento con cui era stato richiesto l’intervento del Consiglio di disciplina non era rispondente alle regole tecniche digitali, trattandosi di atto sottoscritto dal Sirna e dal coordinatore della Faisa Cisal con firma olografa, non digitale e priva di attestazione di conformità all’originale del documento.

La censura, sostanzialmente diretta a contestare la forma dell’atto contenente la richiesta dell’intervento del Consiglio di disciplina, non ha fondamento poiché la specifica disciplina prevista per tale intervento (art. 53 RD n. 148/1931) non richiede nessuna forma particolare disponendo “Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”. In tema di impugnativa del licenziamento, peraltro, questa corte ha di recente ribadito che L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere effettuata anche con l'invio di una PEC contenente un allegato file in "formato Word", non essendo necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto -in assenza di prescrizioni specifiche - il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile con certezza al lavoratore ( Cass.n. 18529/2024; cass.n. 4099/2025). 3)- Violazione artt. 53 e 54 RD n. 148/31 , art. 18 l.n. 300/70 per aver, la corte di merito, ritenuto, erroneamente che la mancata costituzione dei Consigli di disciplina costituisse una causa di nullità del recesso. 4)- La società ricorrente ha infine sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 del RD n. 148/1931 All.A), per violazione degli artt.3,41, e 117 Cost e richiesta di rimessione alle sezioni unite della corte di legittimità e rinvio pregiudiziale alla CGUE Gli ultimi due motivi possono essere trattati congiuntamente, trovando risposta in quanto segue.

Sulle doglianze poste, infatti, sono di recente intervenute sentenze di questa Corte (Cass.n. 604/2025 successiva a Cass.n. 527 e 532/2025) che hanno così statuito : Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito d ella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale -alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione .

Peraltro questa Corte di legittimità aveva da tempo affrontato la tematica in questione rilevando che In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione ( Cass. n.6765/2023;Cass.n.6555/2023) Gli esposti principi non risultano inficiati dalle argomentazioni oggi sviluppate.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.500,00per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unific