Cassation court dismisses appeal on litigation costs, upholding appellate court's discretionary partial compensation ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's decision regarding the liquidation of litigation expenses. The appellant argued for a strict application of the loser-pays principle, while the lower court applied discretionary partial compensation based on the complexity of the case and the existence of prior decrees. The supreme court affirmed that such cost allocation is a discretionary matter within the lower court's authority, which cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; D.M. 55/2014: The allocation of litigation costs is a discretionary power of the lower court, allowing for partial compensation based on specific circumstances, which is not subject to review by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18932-2024 proposto da: MILITELLO CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO FABIO; -ricorrente - contro CO. CI. B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MAZZONE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 408/2024 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/05/2024 R.G.N. 435/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. Oggetto R.G.N.18932/2024 Cron.
Rep. Ud13/05/2025 FATTI DI CAUSA la Corte d’appello di Messina con la sentenza n. 408/2024, attualmente impugnata, a seguito dell’ordinanza di rinvio del Giudice di legittimità n.13525/2023, riformulando i conteggi secondo i criteri indicati dall’ordinanza rescindente, ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Patti -(n. 319/2014) - di condanna di CO.CI. B. s.r.l. al pagamento a Carmelo Militello della somma ivi determinata (€ 172.972,50). La sentenza impugnata ha poi, per quanto qui in rilievo, condannato CO.CI.B. a pagare la metà delle spese dell’intero giudizio, compensando la parte residua.
Ha quindi condannato la società a pagare E.3.700, 00 per il primo grado, per il giudizio di appello E.6.917,50, E. 2.500,00 per il giudizio ed E. 3.500,00 per il giudizio di appello aseguito del rinvio. Carmelo Militello ha proposto ricorso avverso tale capo della decisione relativa alla liquidazione delle spese, affidandolo a due motivi cui ha replicato la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria successiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n°3 c.p.c., è dedotta la violazione e falsa ed erronea applicazione delle norme in materia di soccombenza delle spese di cui all’art. 91 c.p.c. e delle norme in materia di determinazione e applicazione dei compensi di lite di cui al D.M. 55/2014.
2. Con il secondo motivo è denunciato (ai sensi dell’art. 360 co.1 n°5 c.p.c.) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla condotta processuale della CO.CI.B. Srl ed infondatezza e strumentalità delle azioni della stessa intraprese, per le quali il Militello era stato costretto a difendersi in giudizio. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Occorre rilevare che la corte di merito, con valutazione a lei rimessa, ha chiarito che, pur applicandosi il principio della soccombenza, con riferimento alla liquidazione delle spese, per l’intero giudizio, ha peraltro evidenziato che, la sentenza di primo grado, che al fine è risultata confermata dalla corte territoriale, aveva già compensato per metà le spese, in ragione dell’annullamento dei decreti ingiuntivi in origine emessi e della riduzione del dovuto per via dell’aliunde perceptum.
Tale ragione di compensazione è stata adottata dal giudice d’appello per tutti i gradi del giudizio, per la complessiva valutazione dell’esito finale dello stesso. Quanto alla determinazione concreta delle spese, ha poi sottolineato che andavano disattese le note spese del Militello in quanto la controversia si era relativamente semplice e poteva dunque indirizzare correttamente ad una liquidazione che poteva andare ampiamente sotto il medio tariffario, risultando, l’avvicinamento a tale parametro,giustificato solo per il giudizio di appello, reso complesso da una pletora di motivi di impugnazione.
Quanto al giudizio finale di appello, ha soggiunto che, ai fini della liquidazione delle spese, era da tenersi in conto l’inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione, che dà maggior pregio all’attività difensiva, e la carenza di fase istruttoria. Come si evince da quanto riportato, la corte di merito ha ampiamente dato atto delle ragioni che hanno determinato la liquidazione delle spese nei termini adottati. Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass.n. 26912/2020;
Cass. n. 21420/2021; Cass.n. 26544/2024) Nel caso in esame la corte territoriale ha specificamente addotto le ragioni della compensazione, (dovendosi escludere una reciproca soccombenza) con ragionamento esente da illogicità, ed ha altresì correttamente spiegato le ragioni di concreta determinazione delle spese di lite, con giudizio di merito che non può essere oggetto di ri- valutazione in questa sede di legittimità. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri