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Ordinanza — n. 22491/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural extinction caused by the appellant's unilateral withdrawal without acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22491/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant unilaterally withdrew the lawsuit without obtaining the contrariocorrent's acceptance. Although the lower court had ruled in favor of the workers regarding holiday pay and various allowances, the procedural defect of the withdrawal took precedence. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A unilateral withdrawal by the appellant without the contrariocorrent's acceptance results in the extinction of the proceedings, excluding the application of special cost rules for rejected appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral withdrawal extinction of proceedings contrariocorrent acceptance litigation costs procedural extinction cassation appeal civil procedure indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
L’assenza di accettazione della stessa rinuncia da parte del controricorrenteinduce a porre a carico della parte ricorrente le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod.
Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
L’assenza di accettazione della stessa rinuncia da parte del controricorrenteinduce a porre a carico della parte ricorrente le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass.
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20049-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro PERROTTA ALESSANDRO, CANEVARI SIMONE, BANDERA MARCO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIAN FERRARI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 313/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2023 R.G.N. 1247/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.20049/2023 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 RILEVATO che 1.La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale della che, in accoglimento del ricorso proposto dailavoratori indicat i in epigrafe, dipendent i di Trenitalia, aveva accertato il lorodiritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme per ciascuno specificate.

2. La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell’indennità di assenza dalla residenza, dell’indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle domande.

3. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori. Entrambe le parti hanno presentato memorie. CONSIDERATO che 1.Attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio. L’assenza di accettazione della stessa rinuncia da parte del controricorrenteinduce a porre a carico della parte ricorrente le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi – tipici - di rigetto dell’ impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr.

Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2 300 ,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi. Così deciso nella Adunanza camerale del 10giugno 2025. La Presidente Lucia Espos