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Ordinanza — n. 22457/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for new fact introduction regarding ENPALS contribution exemptions exceeding €5000.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22457/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the Association Culturale Picanto's appeal against the Second Instance Court's rejection of an opposition to an ENPALS contribution notice. The Association argued that Article 1, Section 188 of Law 296/2006 exempts contributions for performers earning under €5000, but the lower courts failed to verify if these workers were already insured elsewhere. The court ruled this argument inadmissible because it introduced a new factual premise not established in the first instance judgment and not properly deduced in the appeal. Consequently, the appeal was rejected as it violated the principle that cassation courts cannot examine new facts or evidence not presented at the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 188 l. n. 296/06; In cassation proceedings, new factual premises requiring verification by the court of first instance are inadmissible if not previously established in the judgment of merit.

Parole chiave

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ENPALS contribution exemption new fact introduction cassation admissibility performers insurance status factual premise verification Article 188 Law 296/06 judicial economy principle lavoro non remunerato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 188 l. n. 296/06
Va ricordato che in sede di legittimità non sono ammissibili nuove questioni di diritto se, come accade nel caso di specie, esse implichino accertamenti di fatto nuovi, non effettuati dal giudice di merito (Cass.14477/18, Cass.2193/20).

Giurisprudenza citata

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Cass.14477/18
Va ricordato che in sede di legittimità non sono ammissibili nuove questioni di diritto se, come accade nel caso di specie, esse implichino accertamenti di fatto nuovi, non effettuati dal giudice di merito (Cass.14477/18, Cass.2193/20).
Cass.2193/20
Va ricordato che in sede di legittimità non sono ammissibili nuove questioni di diritto se, come accade nel caso di specie, esse implichino accertamenti di fatto nuovi, non effettuati dal giudice di merito (Cass.14477/18, Cass.2193/20).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19874-2024 proposto da: ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIMO DAMIANO FORTUNATO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato– avverso la sentenza n. 1528/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 1524/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. Oggetto Contributi Enpals R.G.N.19874/2024 Cron.

Rep. Ud29/05/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta da Associazione Culturale Picanto avverso un avviso di addebito concernente omissioni contributive riferibili a lavoratori da assicurarsi presso la gestione Enpals. Riteneva la Corte che si trattasse di lavoratori impiegati in modo non occasionale in vista della realizzazione di spettacoli. Avverso la sentenza, l’Associazione Culturale Picanto ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps è rimasto intimato.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Associazione Culturale Picanto deduce violazione dell’art.1, co.188 l. n.296/06, per non avere la Corte considerato che in forza di tale norma non è dovuta contribuzione per i lavoratori dello spettacolo “già tenuti al versamento dicontributi, ai fini della previdenza obbligatoria, ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, nel periodo di svolgimento delle prestazioni citate” ove non si a corrisposta una remunerazione annua superiore a €5000.

Il motivo è inammissibile. Dispone l’art.1, co.188 l. n.296/06: “Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agliarticoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dallalegge 29 novembre 1952, n. 2388.

E successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui”. La norma quindi richiede l’accertamento di un presupposto di fatto, ovvero che si tratti di lavoratori non assicurati presso altre gestioni di assicurazione obbligatoria. Tale dato di fatto, che non risulta dalla sentenza, nemmeno è stato allegato col motivo di ricorso, generico sul punto.

Allo stesso modo, nemmeno il ricorso allega in quale atto del giudizio di merito sia stata esposta la predetta circostanza di fatto, di modo che essa non risulti nuovae dedotta in modo inammissibile per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. Va ricordato che in sede di legittimità non sono ammissibili nuove questioni di diritto se, come accade nel caso di specie, esse implichino accertamenti di fatto nuovi, non effettuati dal giudice di merito (Cass.14477/18, Cass.2193/20). All’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese,essendo l’Inps rimasto intimato.

P.Q.M