Cassation court dismisses main appeal on standing grounds while allowing incidental appeal regarding prescription of social security claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the main appeal by Angelo Spina against the Agency for Revenue Collection due to a lack of passive standing, ruling that only INPS could oppose the debt notification. Consequently, the incidental appeal filed by the Agency was accepted, leading to the quashing of the lower court's decision on prescription for specific claims. The main appeal was dismissed because the appellant lacked the legal capacity to challenge the concessionary entity directly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 c.p.c.; Art. 107 c.p.c.: The defect of passive standing is a matter of public law that must be raised ex officio; consequently, an appeal against a debt collection notice must be directed solely at the debtor's social security fund, not the collection agency, rendering the main appeal inadmissible while validating the incidental appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18306-2024 proposto da: SPINA ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI; -ricorrente principale- contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 177/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/02/2024 R.G.N. 1230/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Opposizione intimazione pagamento R.G.N.18306/2024 Cron. Rep. Ud29/05/2025 RILEVATO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’opposizione ad intimazione di pagamento svolta da Angelo Spina nei confronti del concessionario Agenzia delle Entrate- Riscossione. Riteneva la Corte che per uno degli avvisi di addebito oggetto dell’intimazione fosse maturata la prescrizione successivamente alla notifica dello stesso, mentre confermava la pronuncia di primo grado in ordine alla mancata prescrizione per i restanti quattro avvisi di addebito.
Confermava la pronuncia anche in ordine alla regolarità formale dell’atto di intimazione, nonché alla legittimità della pretesa a titolo di aggio applicato agli avvisi di addebito. Avverso la sentenza, Angelo Spina ricorre per tre motivi. Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso principale, Angelo Spina deduce n ullità della sentenza, vi olazione e falsa applicazione dell’art.2948 c.c., e dell’art.102 c.p.c., nonché dell’art.39 d.lgs. n.112/99 e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello dichiarato la prescrizione anche per i restanti quattro avvisi di addebito.
Con il secondo motivo di ricorso principale, Spina Angelo deduce n ullità della sentenza, violazione e falsa applicazione degli artt.342, co.1 c.p.c., 118 d. a. c.p.c., 111 cost, 112, 115, 132 c.p.c., omessa decisione e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello rilevato la mancanza di motivazione dell’intimazione di pagamento circa i tempi e modi dell’opposizione. Con il terzo motivo di ricorso principale, Angelo Spina deduce nullità della sentenza, v iolazione e falsa applicazione di legge, omessa decisionee omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte reso una motivazione apparente sul motivo di appello relativo all’illegittimità dell’aggio di riscossione applicato.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.24, co.5, d.lgs. n.46/99, per non avere la Corte rilevato che legittimato a contraddire rispetto all’avviso di addebito dichiarato prescritto era l’Inps e non essa Agenzia. Priorità logica ha il motivo di ricorso incidentale. Esso è fondato. La sentenza d’appello ha giudicato nel merito della pretesa sostanziale sottostante ai cinque avvisi di addebito oggetto dell’intimazione di pagamento, dichiarando in un caso la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica, e negli altri quattro casi la mancata intervenuta prescrizione.
Ciò ha fatto in un giudizio in cui non è parte l’Inps ma solo il concessionario. Questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 7514/22, seguita da varie altre, tra cui v. Cass.30397/22) ha invece affermato che nel caso di opposizione all’esecuzione volta a far dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito sottostante alla cartella esattoriale, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, ovvero all’Inps, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo.
Seguendo l’insegnamento delle sezioni unite, ed essendo il difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio non solo nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione in ordine ad un avviso di addebito. Per tutti gli avvisi, infatti, l’opposizione non poteva essere proposta nei confronti del concessionario. L’accoglimento del ricorso incidentale determina il rigetto del primo motivo di ricorso principale. Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile. Risulta dal testo della sentenza impugnata e dagli atti di causa che il primo giudice qualificòcome opposizione agli atti esecutivi il motivo incentrato sul difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento.
Ora, essendo la qualificazione data dell’opposizione dal giudice del provvedimento impugnato vincolante ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione applicabile, ed essendo esperibil i avverso la medesima sentenza, contemporaneamente,ricorso straordinario in cassazione ex art.111 Cost. eappello ove la stessa abbia deciso un’opposizione agli atti esecutivi e, sotto altri profili, un’opposizione all’esecuzione (Cass.3166/20), nel caso di specie si sarebbe dovuto proporre ricorso straordinario in cassazione ex art.111 Cost. e non appello, relativamente al profilo del difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento.
Non essendo esso stato proposto, si è formato giudicato interno sulla decisione di primo grado, sicché l’odierno ricorso diviene inammissibile (v. Cass.31845/24). Il terzo motivo di ricorso principale è infondato. Premesso che la motivazione adottata dalla sentenza rispetta il minimo costituzionale rilevante ai fini dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., avendo la Corte spiegato che l’intimazione di pagamento evidenziava la base normativa su cui erano fondati i calcoli delle somme aggiuntive, il motivo deduce che l’aggio sarebbe stato applicato non tenendo in considerazione la sentenza della Corte Costituzionale n.120/21, la quale si applicherebbe a tutti i rapporti non ancora esauriti, come quello di specie.
Tuttavia, la citata sentenza della Corte Costituzionale non è di incostituzionalità dell’art.17, co.1 d.lgs. n.112/99, ma di inammissibilità della questione di illegittimità prospettata, sicché non ha pregio la deduzione del motivo secondo cui l’aggio sarebbe stato applicato in maniera incostituzionale, ovvero in contrasto con la citata pronuncia n.120/21. Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rigetto del ricorso principale. Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza del ricorrente principale.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale e , respinto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia resa in tema di prescrizione dei crediti previdenziali sottostanti agli avvisi di addebito oggetto dell’intimazione di pagamento opposta; condanna il ricorrente principale a rifondere le spese di lite liquidate per il primo grado in €2800 per compensi, per il secondo grado in €2000 per compensi, per il presente giudizio di cas