Cassation court allows Inps appeal, ruling administrative pre-warning is a legal act requiring only receipt, not registered mail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Inps appeal against the Naples Court of Appeal, which had previously dismissed the opposition to a tax collection notice. The Court held that the administrative pre-warning constitutes a legal act subject to Article 1335 of the Civil Code, requiring only proof of receipt rather than the registered mail with information letter mandated for judicial acts. Consequently, the lower court's reliance on the 1982 law regarding judicial notifications was rejected, and the decision was quashed for remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1335 c.c.; Art. 2943 c.c.; Art. 26 D.P.R. n. 602/73; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An administrative pre-warning is a legal act requiring only receipt to interrupt prescription, not registered mail with information letter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14050-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti- Contro DELLA NOTTE CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO SARTOREe domiciliato presso l’avvocato Alberto Di Capua; -controricorrente – nonché contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto Cartella pagamento R.G.N.14050/2023 Cron.
Rep. Ud29/05/2025 avverso la sentenza n. 4646/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 2055/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da Della Notte Carlo avverso una cartella di pagamento contenuta in un estratto di ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Riteneva la Corte che l’opposizione all’estratto di ruolo fosse ammissibile e che la pretesa contributiva fosse prescritta, poiché non poteva riconoscersi effetto interruttivo al preavviso di fermo amministrativo, notificato a mezzo posta con consegna al portiere ma senza invio della raccomandata informativa.
Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo. Della Notte Carlo resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata AdER. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 1335 cod. civ. e dell’art. 3, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte considerato che si applicava l’art.1335 c.c., senza bisogno di raccomandata informativa, restando inapplicabile la l. n.890/82, relativa agli atti giudiziari anziché agli atti stragiudiziali quale è il fermo amministrativo.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, posto che il ricorso produce e localizza l’avviso di ricevimento del preavviso di fermo amministrativo, indicandolo in calce come doc.6. Sempre in via preliminare si deve dare atto che non è proposta impugnazione sul punto della sentenza relativo all’ammissibilità dell’estratto di ruolo, essendosi perciò formato giudicato interno sulla questione. Tanto premesso,il ricorso è fondato. Il preavviso amministrativo, quale atto stragiudiziale che viene in rilievo solo ai fini interruttivi della prescrizione ex art.2943 c.c. e quindi non come atto giudiziario, ha natura di atto giuridico recettizio cui si applica l’art.1335 c.c. Essendo pacifico che esso è giunto all’indirizzo del destinatario, tanto basta ai fini della presunzione di conoscenza rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Non opera invece la l. n.890/92relativa alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale , ivi compreso l’obbligo di raccomandata informativa in caso di consegna al portiere, poiché si tratta qui di un atto stragiudiziale, la cui notificazionepuò avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art.26 d.P.R. n.602/73 (Cass.8086/18), trovando in tal caso applicazione non le norme della l. n.890/82 ma quelle concernenti il servizio postale ordinario (Cass.28772/18). Quanto alle ulteriori argomentazioni spese nel controricorso, si deve osservare da un lato che è accertato in fatto dalla sentenza impugnata che l’avviso di ricevimento prodotto si riferisce proprio al preavviso di fermo amministrativo invocato dall’Inps e, dall’altro lato, chela Corte d’appello ha affermato la validità della notifica dell’atto presupposto, ovvero la cartella esattoriale, stante l’accertamento in fatto – incontestabile in questa sede – per cui l’attività di recapito fu eseguita non da un’agenzia privata ma dal servizio pubblico postale.
La sentenza va dunque cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anc