Cassation court dismisses appeal against tax notice roll due to lack of standing under public procurement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Andrea's Parrucchieri S.A.S. against the tax authority's notice roll. The appellant argued that the roll was unimpugnable due to lack of notification and failure to verify debts, but the court held that direct appeal is only permitted if the debtor proves a specific prejudice under public procurement rules. Since the appellant failed to demonstrate such prejudice, the court ruled the roll unimpugnable and rejected the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 4-bis d.P.R. n. 602/73; Art. 80, co. 4 D.Lgs. n. 50/2016: Direct appeal against the tax notice roll is admissible only if the debtor proves specific prejudice regarding public procurement participation or debt recovery, otherwise it is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24248-2021 proposto da: ANDREA'S PARRUCCHIERI S.A.S. DI GRITTINI ANDREA C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati, MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA'; -controricorrente – nonché contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro Oggetto Estratto ruolo R.G.N.24248/2021 Cron.
Rep. Ud29/05/2025 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 142/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/03/2021 R.G.N. 366/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il difetto di interesse della società Andrea’s Parrucchieri s.a.s. di Grittini Andrea C. a impugnare l’estratto di ruolo riportante vari avvisi di addebito per omissioni contributive dei quali l’opponente negava l’esistenza della notifica. Come già il primo giudice, riteneva la Corte d’appello che l’estratto di ruolo non fosse impugnabile. Avverso la sentenza Andrea’s Parrucchieri s.a.s. di Grittini Andrea C. ricorre per sei motivi.
Inail e Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) resistono con controricorso, al pari dell’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.L’Inail ha depositato memoria illustrativa. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art.100 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso il proprio interesse ad impugnare l’estratto di ruolo.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che le relate di notifica degli avvisi di addebito erano state tempestivamente disconosciute senza che poi fosse stata chiesta la verificazione. Con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso,la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis l. n.53/1994 e dell’art.36, co.2 quater, d.l. n.248/07, conv. in l. n.31/2008, per non avere la Corte ritenuto inesistenti tutte le notifiche degli avvisi di addebito inclusi quelli notificati in via telematica.
Il primo motivo è infondato. L’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:
a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Successivamente è intervenuto il legislatore con il d.lgs. n.110/24, che ha ampliato i casi di cui all’art.12, co.4 bis, ma senza che parte ricorrente vi rientri comunque. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna delle ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, il primo motivo è da respingere (v. Cass.10595/23, Cass.3511/24, Cass.14284/24). Stante la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, i restanti motivi sono assorbiti dal rigetto del primo.
In conclusione,il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale. P.Q.M ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari