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Ordinanza — n. 22437/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders review of social security debt notice requiring substantive examination despite tax judgment finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22437/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Second Instance Court's dismissal of INPS's appeal regarding a debt notice. The INPS argued that the lower court erred by refusing to examine the substantive claim for social security contributions, even though a prior tax judgment was final. The Court held that the finality of the tax judgment does not preclude the social security court from reviewing the contributory claim substantively to issue a new enforceable title.

Regesto Legislator

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Art. 24, co. 3 d.lgs. n. 46/99; Art. 100 c.p.c.: The court ruling on opposition to a tax notice must examine the substantive claim for payment in the merits, and the finality of a prior tax judgment does not constitute res judicata preventing this examination.

Parole chiave

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social security debt notice opposition to tax notice substantive claim examination finality of tax judgment res judicata limitation enforceable title substitution INPS contribution claim computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 24, co. 3 d.lgs. n. 46/99
Art. 100 c.p.c.
Art. 30, co. 2 d.l. n. 78/10, conv. con modif. dalla l. n. 122/10
Art. 46 d.lgs. n. 46/99

Giurisprudenza citata

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Cass. 3108/25
Cass. 12025/19
Cass. 17858/18
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1965-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrenti - contro AMATO ADOLFO; -intimato– avverso la sentenza n. 1820/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 2560/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Opposizione avviso addebito R.G.N.1965/2021 Cron. Rep. Ud29/05/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da Amato Adolfo avverso un avviso di addebito dell’Inps. Riteneva la Corte che l’avviso di addebito fosse stato emesso in violazione dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99, poiché basato su un accertamento tributario impugnato davanti al giudice tributario. Né, secondo la Corte, il giudice della presente opposizione doveva entrare nel merito della pretesa contributiva dell’Inps: l’accertamento tributario era infatti d ivenuto irretrattabile a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto in sede tributaria.

Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo. Adolfo Amato è rimasto intimato. All’esito dell’odierna udienza camerale, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.100 c.p.c., 30, co.2 d.l. n.78/10, conv. con modif. dalla l. n.122/10, in relazione all’art.46 d.lgs. n.46/99, per non avere la Corte ritenuto sussistente l’obbligo del giudice dell’opposizione di valutare nel merito la propria pr etesa sostanziale nonostante la invalidità del titolo esecutivo.

Il motivo è fondato. Secondo costante orientamento di questa Corte (Cass.3108/25, Cass.12025/19, Cass.17858/18), i l giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99,non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale. A tal fine non occorre una domanda specifica dell’Inps – nemmeno svolta come motivo di impugnazione d’appello –essendo la cognizione sul merito della pretesa devoluta al giudice con il solo atto d’opposizione della parte privata.

Né del resto l’irretrattabilità dell’accertamento tributario fa venir meno l’interesse dell’Inps ad una pronuncia di merito in questa sede. La decisionedel giudice tributario concerne la pretesa tributaria, non quella contributiva, sicché non può l’irretrattabilità di tale accertamento costituire un giudicato a favore dell’Inps sulla base del quale precostituirsi un nuovo titolo stragiudiziale (avviso di addebito). Al contrario, l’Inps ha interesse ad ottenere in questa sede un titolo esecutivo – costituit o dalla sentenza sul merito della pretesa – che si sostituisca all’originario titolo esecutivo (avviso di addebito).

In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’accertamento sulla pretesa sostanziale dell’Inps e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di lite