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Ordinanza — n. 22339/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling partial business closure does not qualify as total cessation for pension rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22339/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed INPS's cassation appeal against the Court of Appeal's decision granting Martellone early retirement benefits. The lower court had incorrectly applied the 'seventh safeguard' provision to a scenario where the employer merely closed some branches while continuing operations elsewhere. The court ruled that the statutory phrase 'ceased companies' strictly requires total and definitive cessation of activity, rejecting the lower court's analogical interpretation of partial closures.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 265 lett. a) L. 208/2015; Art. 14 disp. prel. c.c.: The term 'ceased companies' in the seventh safeguard provision strictly denotes total and definitive cessation of business activity, excluding partial closures or reductions in scope.

Parole chiave

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seventh safeguard pension total business cessation strict statutory interpretation early retirement rights partial closure invalidity mantenimento della previdenza istituti di previdenza decisioni in materia di pensione di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 265 lett. a) della legge n. 208/2015
479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine (Cass. 14/05/2024 n.13165).
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Art. 14 disp. prel. c.c.
479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine (Cass. 14/05/2024 n.13165).
Art. 35 comma 3 d.lgs. n. 198/2006
In tema di presunzione relativa, ex art. 35, comma 3, d.lgs.
art. 285 c.p
art. 479 c.p
285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/04/2024, n. 10286
14 disp.prel.c.c.), con la conseguenza per cui solo la cessazione integrale dell’attività aziendale può consentire il licenziamento, non pure la cessazione di un reparto, per quanto autonomo, al quale sia addetta la lavoratrice» (Cass. 16/04/2024, n. 10286)».
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19906/2019 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTERI ANTONELLA unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO e CALIULO LUIGI -ricorrente- contro MARTELLONE LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MAFFEI ROSA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 817/2018 pubblicata il 20/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha accolto il gravame proposto da Lucio Martellone nella controversia con l’I.N.P.S.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto a beneficiare della c.d. settima salvaguardia, prevista dall’art.1 comma 265 lettera a) della legge n.208/2015 nel caso in cui l’azienda non abbia cessato tutta l’attività, ma si sia limitata a chiudere alcune sedi operative (nella specie: appalto del servizio di ristorazione gestito da Sodexo Italia s.p.a. presso una pluralità di strutture operative dislocate sul territorio nazionale); e la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della pensione anticipata di vecchiaia.

3. Il Tribunale di Avezzano rigettava le domande proposte dal Martellone.

4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha accertato il diritto del Martellone a beneficiare della c.d. settima salvaguardia, e ha condannato I.N.P.S. al pagamento della prestazione previdenziale.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo. Martellone resiste con controricorso, illustrato da memoria.Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 265 lettera a) della legge n.208/2015, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

2. Deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere l’applicabilità della c.d. settima salvaguardia anche nel caso in cui la cessazione dell’attività svolta dal datore di lavoro non sia totale e definitiva e l’azienda abbia continuato a svolgere la sua attività seppur dopo averla ridimensionata a seguito della perdita di alcuni contratti di appalto.

3. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso così come sollevata nel controricorso.

4. La sentenza della corte territoriale è stata notificata, in data 21/01/2019, «presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto in L’Aquila, Viale Rendina 28».

5. Nella «memoria difensiva in grado di appello» l’istituto previdenziale aveva eletto domicilio «presso il proprio Ufficio di Avvocatura presso la locale Sede provinciale in l’Aquila, corso Federico II n.68».

6. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine (Cass. 14/05/2024 n.13165).

7. Facendo applicazione di questo principio deve escludersi che la notificazione della sentenza della corte territoriale fosse idonea a produrre gli effetti previsti dall’art.325 comma secondo e 326 cod. proc. civ., siccome effettuata alla parte personalmente e non presso il domicilio eletto nel grado di appello.

8. Trova, pertanto, applicazione il termine lung o ex art.327 cod. proc. civ., non ancora interamente decorso al momento della notificazione del ricorso.

9. Tanto premesso, l’art.1 comma 265 lettera a) della legge n.208/2015 prevede che: “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214 (…) continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile(…), o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (…)».

10. La corte territoriale ha ritenuto in fatto che il datore di lavoro del Martellone, la Sodexo Italia s.p.a., non avesse cessato tutta la sua attività, poiché tale cessazione aveva riguardato l’appalto del servizio di ristorazione presso alcuni clienti, tra i quali quello ove prestava servizio il Martellone (Cartiere Burgo s.p.a.).

11. Sulla base di questo presupposto in fatto, la corte territoriale ha ritenuto che la disposizione de qua fosse soggetta al divieto di applicazione analogica ex art.14 delle preleggi, ed ha proceduto ad una sua interpretazione estensiva, ritenendo che il sintagma «aziende cessate» potesse interpretarsi anche nel senso di aziende che avessero cessato la loro attività solo presso la struttura ove era addetto il lavoratore interessato.

12. Con riferimento alla natura dell’art.1 comma 265 lettera a) della legge n.208/2015 si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, laddove si è già ritenuto che la disposizione in esame si inserisca nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (rectius, regimi derogatori: cfr. Cass.n. 31334 del 2022, in motivazione) di cui già ai commi 14 e 15 dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), i quali, coevamente all’introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, commi 1 ss., d.l. cit., hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo continuassero ad applicarsi ad un’ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l’integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l’esonero, l’aspettativa speciale per l’assistenza ai figli disabili gravi o l’incentivo all’esodo (Cass.30/08/2024 n.23419 e precedenti richiamati).

13. Trattandosi di una disposizione che fa eccezione alle regole generali dettate dal d.l. n.201/2011, la sua applicazione è limitata dall’art.14 delle preleggi ai soli casi e tempi da essa considerati.

14. La corte territoriale ritiene che l’art.14 delle preleggi consentirebbe una interpretazione estensiva dell’art.1 comma 265 lettera a) della legge n.208/2015, tale che all’insieme delle «aziende cessate»apparterrebbe anche la azienda solo in parte cessata. E ciò anche in considerazione del fattoche i casi di cessazione integrale e definitiva di un'azienda sarebbero del tutto residuali, essendo invece più frequenti le ipotesi di cessazione di singole unità produttive, o di singole strutture,quali quelle ove era adibito il controricorrente. 15.Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale «in caso, infatti, di disposizioni eccezionali derogatorie, rispetto ad una avente natura di regola, l'interpretazioneestensiva se pure in astratto non preclusa (Sez.

Un.n.21493 del2010), deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il significato aggiuntivo, che s'intenda attribuire alla norma interpretata,non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altre fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata (Cass. n.9205 del 1999)» (Cass.28/02/2018 n.4567).

16. L'interpretazione adeguatrice prospettata dalla corte territoriale, sembra male attagliarsi al caso in esame, perché è stato accertato infatto « che il M artellone non sia stato più ricollocato sul territorio nazionale nonostante l'impegno assunto dalla datrice di lavoro nel verbale sottoscritto innanzialla DPL di L’Aquila».

17. Al contrario, proprio in considerazione di tale accertamento in fatto, ritenuto «pacifico e documentato » , l a c orte territoriale nel procedere alla interpretazione della disposizione in esame avrebbe dovuto dare prevalenza alla natura diultima ratio della salvaguardia , essendo la delega ai principi generali in materia di maturazione del diritto a pensione giustificata(o giustificabile) solo dalla impossibilità di provvedere altrimenti alla tutela della posizione giuridica del soggetto beneficiario della tutela.Impossibilità che nel caso in esame era radicalmente esclusa, perché la mancata ricollocazione del Martelloneera dipesa da fatto e colpa del proprio datore di lavoro.

18. È in questo specifico contesto fattuale che deve essere calata l'interpretazione della disposizione in esame. Ed alla luce delle considerazioni sopra svolte il processointerpretativo compiuto dalla corte territoriale si risolve in una interpretazione analogica,perché l’unico significato univocamente attribuibile al sintagma «aziende cessate» è quello della azienda che abbia definitivamente e completamente cessato la propria attività. La cessazione o è definitiva o totale, o non è. Il concetto di cessazione parziale non è contenuto in nuce nel testo della disposizione. Tali sono i cancelli delle parole.

19. Il sintagma «aziende cessate» non ha un significato implicito che necessiti di essere rischiarato. Piuttosto, anche in considerazione della ratio legis, ad esso non può essere attribuito significato diverso da quello espresso dai cancelli delle parole: l’azienda cessata è un’azienda che più non opera.

20. In tema di presunzione relativa, ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198/2006, di collegamento fra licenziamento e matrimonio, questa Corte ha ritenuto che «il divieto di licenziare è la regola, per cui le ipotesi in cui invece èconsentito sono eccezioni, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp.prel.c.c.), con la conseguenza per cui solo la cessazione integrale dell’attività aziendale può consentire il licenziamento, non pure la cessazione di un reparto, per quanto autonomo, al quale sia addetta la lavoratrice» (Cass. 16/04/2024, n. 10286)».

21. La corte territoriale ha dunque proceduto ad una interpretazione analogica dell ’art.1 comma 265 lettera a) della legge n.208/2015 , applicandola oltre ai casi da essa espressamente previsti. Casi che, per i principi di diritto sopra richiamati, comprendono solo la cessazione definitiva e totale dell’azienda. Nel fare ciò ha violato la disposizione de qua , in combinato disposto con l’art.14 delle preleggi.

22. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessario alcun accertamento di fatto(i fatti sono tutti pacifici). Per l’effetto devono essere rigettate le domande originariamente proposte dal controricorrente.

23. La assoluta novità della questione,in uno con i diversi esiti della vicenda processuale, impone la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso nei termini di cui