Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual assessment of job duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to consider evidence proving his work as a town treasurer qualified him for a higher salary category. The court ruled that the appellant's complaints were not requests to re-examine facts but rather challenges to the appellate court's evaluation of evidence and the intrinsic relevance of the duties performed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the grounds constitute a challenge to the lower court's evaluation of evidence or the intrinsic relevance of facts, rather than a request to re-examine the facts themselves.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26105-2022 proposto da: VITO COSTANZA, rappresentata e difesa dagli avvocati CONCETTA PIACENTE, LUCIANO TOCCI; -ricorrente - contro COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA STANCATI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 838/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/08/2022 R.G.N. 624/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.26105/2022 Cron.
Rep. Ud05/06/2025 - Con sentenza del 4 agosto 2022, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, rigettava la domanda proposta da Costanza Vito nei confronti del Comune di San Marco Argentano, avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento in favore dell’istante, dipendente del Comune dall’1.10.1980 con inquadramento nella categoria C del CCNL Regioni e Autonomie Locali, delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di fatto a decorrere dall’1.5.2012 di mansioni riconducibili al profilo di specialista in attività amministrative di cui alla superiore categoria D1. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di non poter condividere la valutazione del compendio probatorio operata dal primo giudice, non potendosi desumere né dalle dichiarazioni testimoniali, che non recano alcuna descrizione delle specifiche modalità di fatto con cui i diversi compiti sono stati disimpegnati, né dalla documentazione prodotta gli elementi caratterizzanti i contenuti professionali del superiore inquadramento almeno sotto il profilo della prevalenza qualitativa e quantitativa, concludendo pertanto per la carenza di prova dell’azionata pretesa. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Vito, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di San Marco Argentano.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato, assunto come decisivo, dello svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di economo del Comune descritte nei suoi specifici compitied , a suo dire, di per s é riconducibile alla categoria D trattandosi di mansioni di pertinenza dei dipendenti ex 7^ categoria ricollocati in base al nuovo sistema di classificazione del personale ed alle relative tabelle di equiparazione nella predetta categoria D. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di documentazione attestante, a suo dire, la ricorrenza dei contenuti professionali propri della superiore categoria - Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, sostanziandosi le censur e sollevat e dalla ricorrente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non tanto, come prevede la disposizione, nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto nella contestazione della valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla rilevanza ex se, ai fini dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, dell’incarico di economo del Comune e della valenza probatoria, ai medesimi fini, della documentazione prodotta a comprovare gli specifici compiti d’ufficio di fatto espletati, per risolversi, quindi, nella sollecitazione al riesame nel merito del giudizio, inammissibile in questa sede. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella