Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense and improper cost argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the respondent failed to present any defense while the appellant's sole ground was rejected. The appellant argued that the lower court improperly compensated litigation costs despite the lack of statutory exceptions for reciprocal loss or novel issues. The court ruled that the appellant's criticism merely contradicted the lower court's discretionary assessment of the case's peculiarity, which is not reviewable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: An appeal challenging the discretionary assessment of a case's peculiarity regarding cost compensation is inadmissible as it constitutes a mere contradiction of the lower court's merit judgment.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15451-2022 proposto da: TARANTINO ARMANDO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROCCO BRUNO, GERARDA PENNELLA; -ricorrente - contro COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVIALTO; -intimata – avverso la sentenza n. 2019/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 2222/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.15451/2022 Cron.
Rep. Ud05/06/2025 domanda proposta da Armando Tarantino nei confronti della Comunità Montana Terminio Cervialto, avente ad oggetto l’accertamento del proprio illegittimo inquadramento nel livello V del CCNL forestali disposto con determina del Commissario liquidatore dellaComunità Montana Terminio Cervialto, alle cui dipendenze era nuovamente transitato in data 1.1.2009, una volta sciolta la Comunità Montana Serinenese-Solofrana, che lo aveva assunto nel 1997 e inquadrato, in virtù di verbale di conciliazione sindacale del 24.4.2007, quale impiegato di VI livello in luogo di capo operaio super specializzato di V livello e la condanna della Comunità Montana convenuta al riconoscimento del trattamento economico proprio del personale inquadrato nel livello VI e rimetteva le parti innanzi al giudice di primo grado, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. - La decisione della Corte territoriale in punto spese, motivata in relazione alla particolarità della questione trattata, è fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del Tarantino, che affida l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Comunità Montana Terminio Cervialto, pur intimata, non ha svolto alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale circa la compensazione delle spese, non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma invocata nella formulazione successiva alla novella di cui alla l. n. 6972009, date dalla soccombenza reciproca, dalla novità o peculiarità della questione trattata o dalla ricorrenza di gravied eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. - Il motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura sollevata dal ricorrente nella mera confutazione dell’apprezzamento operato dalla Corte territoriale circa la peculiarità della questione trattata, apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice del merito e come tale non sindacabile in questa sede. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, per non aver la Comunità Montana Terminio Cervialto svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di c