Cassation court dismisses appeal by private lawyers as inadmissible due to lack of standing regarding fee liquidation amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the private lawyers acting as defenders lacked the legal standing to challenge the specific liquidation of litigation costs. While the lower appellate court had ordered a reduction of fees, the court ruled that defenders can only appeal the decision to deduct fees in full, not the specific monetary amount calculated. Consequently, the right to contest the quantity of fees belongs exclusively to the represented party, rendering the private lawyers' intervention improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A defender who requested the deduction of litigation costs may only act as a party in an appeal regarding the deduction itself, not regarding the specific liquidation amount, which remains the exclusive prerogative of the represented party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11182-2023 proposto da: SICIGNANO FRANCESCO, LORINI STEFANIA, rappresentati e difesi da loro stessi; -ricorrenti - contro ASL NAPOLI 1 CENTRO; -intimata – avverso la sentenza n. 4856/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 462/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Fatti di causa:
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2015 innanzi al Tribunale di Napoli, Ardizio Carolina, conveniva in giudizio la ASL NAPOLI 1 CENTRO per sentirla condannare al pagamento della Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.11182/2023 Ud01/07/2025CC somma complessiva di € 3.615,08 quale indennità per le mansioni di coordinamento dell’attività infermieristica svolte per il periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2012. La Asl n. 1 Napoli centro si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto del ricorso. IlTribunale con la sentenza n. 5865/2017 depositata in data 12/09/2017 rigettava la domanda compensando le spese di lite tra le parti.
2. Avverso detta sentenza Ardizio Carolina proponeva appello chiedendo la riforma integrale del provvedimento di primo grado con il consequenziale accoglimento della domanda ed il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle spese ai procuratori antistatari. La Asl n. 1 Napoli centro si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 4586/2022 depositata in data 15/12/2022 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, accoglieva la domanda riformando la sentenza di primo grado e condannando, per l’effetto, l’Asl n. 1 Napoli Centro al pagamento dell’importo di € 3.615,08 in favore dell’appellante oltre al pagamento delle spese del grado d’appello liquidate in € 852,00 con attribuzione.
3. Con ordinanza di correzione di errore materiale veniva disposto che nella motivazione della sentenza indicata in premessa a pag. 10 rigo 14 prima del punto, la parola «appellante» andasse corretta ed intesa in «appellata» e che nel dispositivo della medesima sentenza nel secondo capo del P.Q.M corretto ed inteso in «condanna l’appellata».
4. Avverso la pronuncia della Corte di Appello, come corretta, hanno proposto ricorso per cassazione Lorini Stefania e Sicignano Francesco, avvocati, quali procuratori di sé stessi. Il ricorso è stato tempestivamente notificato via pec al difensore costituito in appello per la Asl n. 1 Napoli centro. La Asl n. 1 Napoli Centro è rimasta intimata.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 1° luglio 2025. Ragioni della decisione:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese di primo grado exart. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 91 c.p.c. (esposizione motivo da pagina 3 del presente atto) (pagina 12-sub 4 del ricorso in appello). La Corte d’Appello ha omesso di pronunziarsi sulla richiesta, formulata nell’atto di gravame, di riforma del capo relativo alla compensazione delle spese di lite. Pur riformando la sentenza di primo grado ed accogliendo la domanda della ricorrente con la condanna dell’Asl al pagamento delle spese del secondo grado, nulla ha statuito, né nel corpo della sentenza e né nel dispositivo, in ordine a tale specifico motivo di impugnazione».
2. Con il secondo motivo si deduce «violazione e/o errata applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 La Corte d’Appello, nel PQM, ha liquidato per le spese di secondo grado un importo inferiore al minimo tariffario (liquidati € 852,00 – tariffario € 1.030,00) ed ha omesso di riconoscere la liquidazione del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo dell’appello pari ad € 73,50».
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto dai difensori antistatari in proprio nonostante essi siano privi di autonoma legittimazione alla impugnazione vertente non sulla distrazione in sé ma sulla pretesa sostanziale circa le spese e la quantificazione delle spese di lite, tanto in ragione di un principio di diritto affermato costantemente dalla giurisprudenza della Corte. 3.1. In tal senso si consideri chei l difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. (così Cass. 03/02/2022, n.3290).
Ed ulteriormente che, in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (v.
Cass. 09/03/2021, n. 6481; Cass. 30/05/2017, n. 13516; Cass. 09/06/2015, n. 11919). Ed infine che la legittimazione a proporre impugnazione in relazione all'entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l'attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell'epoca (così Cass. 17/06/2004, n. 11370).
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Nulla per le spese in difetto di costituzione della Asl n. 1 Napoli Centro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi