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Ordinanza — n. 22154/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling private funds lack legislative power to levy solidarity contributions on pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22154/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the National Fund for Commercialists lacks the authority to impose solidarity contributions on pensions. The appellant argued violations of specific pension regulations and statutes, but the Court reaffirmed that such financial impositions require explicit legislative authorization under Article 23 of the Constitution. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 2 DLgs 509/1994: Private funds cannot impose solidarity contributions on pensions as this prerogative belongs exclusively to the legislature, and the action for restitution is subject to a ten-year prescription period.

Parole chiave

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solidarity contribution private pension fund legislative prerogative ten-year prescription pension treatment cassation inadmissibility Article 23 Constitution contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
Art. 2 DLgs 30 giugno 1994, n. 509
Considerato che: Con il primo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
Art. 1 Law n. 147/13
335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n.
Art. 3 comma 12 Law n. 335/95
All’esito dellaproposta di definizione accelerata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art.
Art. 360 bis c.p.c.
3, 23 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 96 comma 4 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c. Ai sensi del D.P.R.
art. 360 bis c.p
Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
art. 96 comma 4 c.p
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875
(Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez.
Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603
31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez.
Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122
603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n.
Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914
9842), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art.
Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527
Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17769-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA; -ricorrente - contro GUASTONI ANTONIO; -intimato - avverso la sentenza n. 124/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 1178/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Oggetto Contributo di solidarietà Cassa dottori commercialisti R.G.N.17769/2024 Cron.

Rep. Ud.23/04/2025 R.G. 17769/24 Rilevato che Con sentenza n. 124 del 12.2.2024, la Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame della Cassa commercialisti avvero la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico di Guastoni Antonio a titolo di contributo di solidarietà per i periodi meglio indicati in ricorso e, per l'effetto, aveva condannato la Cassa a restituire quanto illegittimamente prelevato. La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all'orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della Cassa commercialisti di introdurre il contributo di solidarietà e reputa l'imposizione di un siffatto prelievo prerogativa del legislatore; la medesima Corte territorialeha dichiarato prescritto il diritto di Guastoni Antonio di vedersi restituite le somme trattenute precedentemente al 13.4.13.

La Cassa commercialisti ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano, articolando il ricorso in tre motivi, mentre Guastoni Antonio non ha spiegato difese scritte. All’esito dellaproposta di definizione accelerata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della Cassa del 27.6.13, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione della parte ricorrente.

Con il secondo motivo, in subordine, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge-in particolare dell’art. 1 della legge n. 147/13, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94, in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e successive delibere- in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducendo chele delibere della Cassa si dovevano considerare legittime ed efficaci, a condizione che fossero finalizzate ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge- in particolare, dell’art. 1 della legge n. 147/13, degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70-in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, ex art.360 bisc.p.c., alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso.

Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell'escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art.23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).

Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez.

VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre non si deve provvedere sulle spese, atteso che Guastoni Antonio non ha spiegato difese scritte. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023). Poiché, tuttavia, parte ricorrente non ha spiegato difese scritte, la stessa va condannata a pagare la sola somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quel