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Ordinanza — n. 22141/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting superminimum transfer rights in insurance agency change without business transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22141/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal by an insurance agent against a lower court ruling that reduced her superminimum salary. The agent argued that transferring an insurance agency should preserve all previous economic rights under specific collective agreements, but the court found no transfer of business occurred. Consequently, the court held that only legal and normative conditions were preserved, not economic ones like the superminimum.

Regesto Legislator

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Art. 59 ccnl; Art. 2112 c.c.: The transfer of an insurance agency does not automatically preserve all economic rights such as the superminimum, as the norm applies only to business transfers where the economic entity and management continuity are maintained.

Parole chiave

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insurance agency transfer superminimum salary business transfer doctrine collective agreement interpretation labor rights preservation diminuzione di stipendio soppressione delle prestazioni prestazioni minime

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 59 ccnl
Art. 2112 c.c.
Occorre osservare che la corte territoriale aveva escluso che la vicenda in esame fosse governata dall’art. 2112 c.c., in quanto non verificatosi un trasferimento d’azienda, ma solo “il passaggio dell’agenzia da un soggetto all’altro”.
Art. 2560 c.c.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previs
art. 2112 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo parte ricorrente si duole della decisione relativa alla esclusione del diritto a mantenere il trattamento retributivo goduto presso l’Agente Assi 2000 ed alla errata valutazione circa il fenomeno del trapasso di agenzia, sussumibile nell’art. 2112 c.c.
art. 2560 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17063/2015
Né giova a parte ricorrente il richiamo al precedente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 17063/2015), in quanto, a ben leggere il contenuto della pronuncia, deve rilevarsi che se pur “L'applicazione dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11967-2021 proposto da: BARABESI PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO VALETTINI, EMANUELE BUTTINI; -ricorrente - contro GAI ALESSANDRO in qualità di titolare dell'omonima Ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO GUARNIERI, ROCCO AGOSTINO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 186/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

Oggetto R.G.N.11967/2021 Cron. Rep. Ud25/06/2025 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Genova riformando parzialmente la decisione del tribunale di La Spezia, aveva condannato Gai Alessandro, titolare dell’agenzia di assicurazioni, a corrispondere a Barabesi Patrizia (agente) la minor somma (rispetto a quella liquidata dal tribunale) di E. 7.065,9, con esclusione di quanto richiesto a titolo di superminimo. La corte di appello premetteva che la Barabesi, già dipendente della Agenzia Assi 2000 S.r.l., era stata assunta dal Gai in data 2.3.2009, dopo che la mandante, Carige Assicurazioni, aveva revocato il mandato ad Assi 2000 conferendolo al Gai.

Quest’ultimo aveva assunto la Barabesi mantenendo lo stesso inquadramento, la stessa anzianità, ma non il superminimo già asseritamente goduto presso il precedente datore di lavoro. Il Gai, in data 19.12.2016,licenziava la dipendente per mancanza di lavoro. Per quanto qui in rilievo, la corte precisava che il superminimo liquidato dal primo giudice non era dovuto, poiché, l’art. 59 ccnl, applicabile al caso di specie, prevedeva che per i dipendenti di agenzia di assicurazione, il trapasso tra una agenzia e l’altra fosse garantito con la conservazione delle pregresse condizioni giuridiche e normative, ma non tutti i diritti economici.

La corte, peraltro, escludeva l’applicazione al caso in esame dell’art.2112 c.c. non essendosi verificato nessun trasferimento di azienda; escludeva inoltre che si applicasse il previgente contratto collettivo, poiché dal momento della stipula del nuovo contratto di lavoro era applicabile il solo ccnl a questo riferito. Avverso detta decisione la Barbaresi proponeva ricorso cui resisteva con controricorso il Gai. Entrambe le parti i depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo parte ricorrente si duole della decisione relativa alla esclusione del diritto a mantenere il trattamento retributivo goduto presso l’Agente Assi 2000 ed alla errata valutazione circa il fenomeno del trapasso di agenzia, sussumibile nell’art. 2112 c.c. Il motivo non si confronta con la decisione della corte di merito che esclude l’applicazione del 2112 cc, in quanto non verificatosi un trasferimento di azienda.

Occorre osservare che la corte territoriale aveva escluso che la vicenda in esame fosse governata dall’art. 2112 c.c., in quanto non verificatosi un trasferimento d’azienda, ma solo “il passaggio dell’agenzia da un soggetto all’altro”. Il giudice aveva infatti asserito che gli effetti del passaggio in questione eranoregolati dall’art.59 del ccnl applicabile, dispositivo della garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro per i lavoratori e della salvezza delle “condizioni giuridiche e normative” già godute, ma non di altri diritti in precedenza riconosciuti, comeil superminimo richiesto.

Né giova a parte ricorrente il richiamo al precedente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 17063/2015), in quanto, a ben leggere il contenuto della pronuncia, deve rilevarsi che se pur “L'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente diassicurazioni in gestione libera, ( …) ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento, (…) tuttavia Può intanto dubitarsi in linea generale dell'applicabilità della norma invocata ai rapporti di lavoro autonomo, cui sarebbe al più applicabile, sempre che ne ricorrano i presupposti (nel caso, peraltro nemmeno invocati), l'art. 2560 c.c.relativo alla successione di aziende .

L’assenza delle condizioni indicatee, anzi, la presenza di elementi di fatto in contrasto con l’ipotesi rappresentata dall’odierna ricorrente , devono far escludere, in concreto, la possibilità di ritenere che la corte di merito abbia mal valutato la vicenda traslativa in questione. Il motivo deve essere, quindi,disatteso. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la errata considerazione dell’art.59 ccnl, utile, nella prospettazione della parte ricorrente, a chiarire che il trapasso di agenzia comporterebbe semprela prosecuzione del rapporto di lavoro e di tutti i diritti ad esso connessi.

La corte di merito, nel considerare la disposizione in esame, ha escluso che il riferimento alla conservazione delle condizioni “giuridiche e normative” comprendesse anche le condizioni economiche, vuoiperché non richiamate, vuoi perché comunque non tali, per la genericità del riferimento, da comprendere anche il superminimo. In breve,va condivisa tale interpretazione del disposto contrattuale. 3)- Con il terzo motivo ci si duole della decurtazione delle somme riconosciute e del mancato riconoscimento della voce “varie soggette” contenute nel precedente contratto.

Le censure possono essere esaminate congiuntamente sul presupposto che la cessazione non impugnata del primo rapporto di lavoro e la presenza di un nuovo contratto, come detto, non regolato dall’art. 2112 c.c., devono far escludere ogni effetto “trascinamento” di tutti i precedenti trattamenti. Peraltro, nel motivo si fa riferimento al contenuto di buste paga non inserite nel testo della censura che, pertanto, risulta priva di specificazione, anche in considerazione della precisa contestazione della parte controricorrente che nega la continuità della erogazione degli emolumenti richiesti.

Per le osservazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previs