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Ordinanza — n. 22130/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding employer liability for debts after business transfer under Art. 2112 c.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22130/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that Komo S.r.l. was jointly liable for debts incurred by the predecessor company following a business transfer. The lower court determined that individual agreements signed in 2015 and 2016 failed to exclude this liability because they were concluded after the transfer or only between original parties. The Supreme Court rejected the complaint, ruling that the lower court's reasoning did not exhibit the specific constitutional anomalies required for admissibility under Article 360 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The Supreme Court reviews only constitutional anomalies in motivation, such as absolute lack of reasons or irreconcilable contradictions, excluding mere insufficiency or simple contradictions with evidence.

Parole chiave

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business transfer liability joint and several debt constitutional anomaly motivation review Article 360 c.p.c. business succession employee rights trasferimento dei rapporti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
2)-Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2112 c.c. per aver, la corte d’appello, con motivazione apparente, ritenuto che, pur essendosi verificata una nuova assunzione dei dipendenti in data 14.10.2016, ci sia stata continuità nel rapporto di lavoro.
Art. 2113 c.c.
Art. 13 c.p.c.
2112 e 2113 c.c., art. 13 c.p.c. per apparente e contraddittoria motivazione.
Art. 115 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
8053/2014 hanno chiarito che La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 54 d.l. 83/2012
civ., disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 12 c.p.c.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 2112 c.c
2)-Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19011/2017
Cass. n. 16056/2016
Cass. n. 8053/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6109-2022 proposto da: SOC. KOMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI SEGHI; -ricorrente - contro PARUTA DAVIDE, BARACHETTI LUCA, BUGADA ALESSANDRO, CHIAPPA GIAN MARIO, OLMO TIZIANA, SESANA PAOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati VALENTINA MATTIOZZI, ALESSANDRO RUFINI; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 179/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/08/2021 R.G.N. 96/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. Oggetto R.G.N.6109/2022 Cron. Rep. Ud25/06/2025 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Bergamo aveva accertato che gli attuali controricorrenti in epigrafe indicati, erano passati alle dipendenze di Komo S.r.l. in data 9 marzo 2019 , in forza di retrocessione di azienda ex 2112 c.c., con diritto al pagamento delle retribuzioni maturate da tale data e fino alle dimissioni per giusta causa intervenute il 10 settembre 2019, oltre che dell’indennità sostitutiva del preavviso e della 13^ mensilità e del TFR complessivamente maturato.

La corte territoriale, dopo aver ricostruito le vicende di passaggi circolatori dei dipendenti presso varie società a seguito di cessioni di rami d’azienda, affitti d’azienda e retrocessioni, aveva qualificato tali vicende come afferenti ad un complessivo fenomeno di trasferimento di azienda, regolato dall’art. 2112 c.c. In tale contesto aveva quindi ritenuto non idonei gli accordi individuali sottoscritti dai lavoratori nel 2015 e nel 2016, volti ad escludere la responsabilità solidale della originaria società Tecnick Consulting S.p.A. e della attuale K omo S.r.l. ; il primo perché intervenuto successivamente alla cessione del ramo d’azienda da parte del fallimento Tecnik alla Komo S.r.l., che, in qualità di cessionaria, ex 2112 c.c. era divenuta responsabile in solido di tutti i debiti maturati dalla cedente verso i prestatori di lavoro.

Peraltro, l’accordo del 2016 era ritenuto valido solo tra gli originari contraenti, con esclusione della Kono S.r.l.. La corte aveva validato con più argomenti e ragioni la sussistenza di un articolato trasferimento d’azienda per il quale, al fine, la società Kono, a seguito di ultima retrocessione, era rientrata in possesso dei beni dalla affittuaria Valsecchi Home S.r.l., e dunque erano ad essa riferibili le pretese dei lavoratori. Avverso detta decisione era proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui resistevano con controricorso i lavoratori.

Le parti depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2112 e 2113 c.c., art. 13 c.p.c. per apparente e contraddittoria motivazione. La ricorrente censura la decisione per aver ritenuto che Komo S.r.l. fosse responsabile per le somme dovute ai lavoratori dal fallimento Tecnik; assume che l’acquisto all’asta del ramo di azienda era libero da debiti antecedenti e dunque costituiva discontinuità rispetto al passaggio dei lavoratori, con inapplicabilità 2112 c.c. Deve osservarsi che la corte di merito ha valutato elementi di fatto quali i vari passaggi che avevano riportato al fallimento Tecnik Consulting, in sede di retrocessione del ramo di azienda, i debiti nei confronti dei lavoratori, e, dunque il passaggio degli stessi, in termini di responsabile solidale della Komo S.r.l., quale cessionaria del successivo trasferimento dello stesso ramo di azienda da parte del fallimento; tali circostanze hanno costituito le ragioni della valutazione espressa con giudizio che non contrasta le disposizioni ritenute violate.

In sostanza il motivo, pur facendo riferimento al vizio di violazione di legge, nasconde una censura al merito della valutazione assunta. Questa Corte di legittimità ha chiarito che È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. nn. 8758/017 - 18721/2018). Il motivo è pertanto inammissibile. 2)-Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2112 c.c. per aver, la corte d’appello, con motivazione apparente, ritenuto che, pur essendosi verificata una nuova assunzione dei dipendenti in data 14.10.2016, ci sia stata continuità nel rapporto di lavoro.

Anche in questo caso il vizio denunciato, afferente formalmente alla violazione di legge, nasconde una critica alla valutazionein punto di fatto operata dal giudice. Questi ha valutato tutte le circostanze dedotte (buste paga) ed ha pure indicato come non fornita la prova di un eventuale accordo derogatorio dell’art. 2112 c.c., con ciò esprimendo una statuizione che risulta adeguatamente motivata e priva di irragionevoli percorsi logici. Il motivo è dunque inammissibile (Cass.nn. 8758/017- 18721/2018). 3)-Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2112 c.c. con riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 8.3.2019 ed alla retrocessione del luglio 2019.

È contestata, ancora una volta, la valutazione della corte circa la risoluzione del contratto nel marzo 2019, per inadempimento della Valsecchi Home, ed il rientro, per retrocessione, del complesso aziendale alla Komo S.r.l.. La corte ha esaminato e valutato la vicenda (anche esaminando il Verbale di riconsegna del complesso aziendale) ed ha giudicato sussistere la retrocessione. Si tratta di una valutazione di merito espressa con adeguata motivazione, non più esaminabile in questa sede di legittimità. 4)-Con ultimo motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e 116 c.p.c., per omesso, prudente apprezzamento delle prove.

Come già in molte occasioni affermato dal Giudice di legittimità l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017;

Cass.n. 16056/2016). La valutazione richiesta non puòneppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione .

L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 8.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contribut