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Ordinanza — n. 22128/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming no res judicata exists for a prior merit judgment on wage differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22128/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Mauro Matera's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to declare the dispute on wage differences moot. While the employer had executed a prior judgment regarding employment status, the lower court correctly identified that a previous 2018 judgment on wage differences was a substantive merit ruling, not merely procedural. The court held that such a final judgment on the merits precludes re-litigation of the same issue, thereby upholding the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 32 c.p.c.: A prior judgment dismissing a claim for wage differences based on lack of proof constitutes a substantive merit ruling that creates res judicata, preventing the re-litigation of the same issue even if the employer later complies with a different judgment.

Parole chiave

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res judicata substantive merit wage differences lack of proof preclusion of action adattamento delle retribuzioni retribuzione non pagata reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art.
Art. 32 c.p.c.
2909 c.c., in riferimento all’art. 32 c.p.c. nonché l’insussistenza di un giudicato sostanziale.
art. 2909 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art.
art. 32 c.p
2909 c.c., in riferimento all’art. 32 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10949-2022 proposto da: MATERA MAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CESARONI; -ricorrente - contro NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. (già NUOVO PIGNONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CHRISTIANO GIUSTINI, ANDREA SANDRUCCI, ANDREA DEL RE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 736/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 384/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. Oggetto R.G.N.10949/2022 Cron. Rep. Ud25/06/2025 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Firenze aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avanzata da Mauro Matera, diretta ad ottenere l’esecuzione della sentenza n. 955/2016 del tribunale di Firenze, dispositiva della sussistenza di un rapporto di lavoro tra il Matera e la Nuovo Pignone International S.r.l, con inquadramento al IV livello CCNL metalmeccanici e regolarizzazione contrattuale e previdenziale. La corte d’appello aveva dato atto che la società, dopo un lungo periodo di inadempimento, aveva dato esecuzione alla sentenza procedendo alla assunzione del Matera con decorrenza dal 26.101.2018 e per tale motivo era cessata, sul punto, la materia del contendere.

La corte fiorentina rigettava invece la seconda domanda avanzata dal lavoratore, ritenendo di confermare quanto statuito dal tribunale di Firenze con riguardo alle differenze retributive pretese dal dipendente, in quanto intervenuto un giudicato sul punto, essendo stata pronunciata una precedente sentenza di merito( n. 27/2018) di rigetto pe mancanza di prova, da parte del lavoratore, dei trattamenti di maggior favore previsti, a suo dire, dalla contrattazione decentrata, oggetto della sua richiesta. La corte territoriale riteneva che tale pronuncia, diversamente da quanto sostenuto dal Matera, non fosse qualificabile di mero rito, ed in quanto tale non fosse funzionale al prodursi di un giudicato, ma una pronuncia di merito, non impugnata e dunque passata in giudicato.

Avverso detta decisione proponeva ricorso Mauro Matera con un motivo, cui resisteva con controricorso Nuovo Pignone. Entrambe le parti depositavano successive memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 32 c.p.c. nonché l’insussistenza di un giudicato sostanziale. Il motivo censura la valutazione circa la sussistenza di un giudicato non di merito ma di rito, e quindi tale da non precludere la riproposizione della domanda. La sentenza a cui si riferisce la censura (Tribunale n.955/201) aveva statuito il rigetto della domanda sulle differenze retributive richieste in ragione della applicazione di un accordo aziendale, in quanto non allegato tale accordo e non allegati i profili per i quali l’applicazione della contrattazione aziendale era idonea a determinare un trattamento più favorevole, rispetto a quello già riconosciuto.

Il giudizio in questione è certamente qualificabile quale determinazione circa il merito della domanda, avendo il giudice rilevato che la stessa era carente non solo di allegazioni in fatto ma anche di prova. E, com’è noto, il rigetto d’una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già in rito, ma nel merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co