Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate facts under guise of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground alleged a legal violation to re-evaluate factual findings made by the lower court. The lower court had determined a labor relationship existed by proving the worker performed internal tasks without autonomous results, rejecting the claim of a genuine subcontract. The Court ruled that using a legal violation argument to substitute the merit court's factual assessment constitutes an impermissible surreptitious third instance of fact-finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2094 c.c.; Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: A cassation appeal alleging a violation of law is inadmissible if its true purpose is to re-evaluate the factual findings of the court of first instance, thereby transforming the appeal into an unauthorized third instance of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4179-2023 proposto da: NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. (già NUOVO PIGNONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati EGIDIO PAOLUCCI, FRANCESCO MARIANI; -ricorrente - contro RANA MUNAWAR SULTANA ELIAS, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CESARONI; -controricorrente – nonché contro SOCIO UNICO DELLA SOCIETA'GENERAL LOGISTICA S.C.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 700/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/12/2022 R.G.N. 637/2020;
Oggetto R.G.N.4179/2023 Cron. Rep. Ud25/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Firenze aveva rigettato il ricorso proposto da Nuovo Pignone International S.r.l.avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e Munawar Sultana Elias Rana, già dipendente di varie ditte e cooperative che svolgevano appalti presso la ricorrente, anche dichiarando il diritto dello stesso ad essere inquadrato nel livello 4 del CCNL metalmeccanico, con le conseguenti differenze retributive.
La corte territoriale, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, aveva confermato la decisione, poiché raggiunta la prova della diretta dipendenza della lavoratrice dalla Nuovo Pignone. In particolare, era stata esclusa la genuinità dell’appalto perché la Rana si occupava di mansioni in esecuzione di procedure tutte interne al complesso processo organizzativo e produttivo della società e dunque, in assenza di un reale risultato produttivo autonomo. Avverso detta decisione proponeva ricorso la società con un solo motivo cui resisteva con controricorso Munawar Sultana Elias Rana.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con l’unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 2094 c.c. (art. 360 co.1. n. 3 c.p.c.), per aver la corte d’appello riqualificato un contratto di lavoro autonomo in lavoro subordinato pur in assenza dei requisiti della subordinazione. La corte territoriale, valutando le risultanze istruttorie ed in particolare quelle testimoniali, ha accertato che la lavoratrice svolgeva mansioni amministrative relative al ricevimento della merce in riparazione, conformandosi a procedure interamente decise e dettagliate dalla Nuovo Pignone.
Siffatte procedure non erano concordate con l’appaltatore con il quale era deciso in accordo solo il prezzo del servizio. Siffatte circostanze hanno dunque fatto escludere al giudice l’esistenza di un risultato produttivo realizzato in autonomia dall’appaltatore e dunque tale da costituire un servizio estraneo al “core business” del committente e dunque afferenti ad un appalto “genuino” ( Cass.n.27213/2018; Cass.n. 12551/2020) La corte ha inoltre accertato che tutti gli strumenti di lavoro erano della Nuovo Pignone e che le direttive ala lavoratrice non provenivano dal datore di lavoro formale, svolgendo, la stessa, compiti totalmente interni al processo produttivo della committente.
La valutazione svolta dalla corte territoriale è dunque il frutto di un attento esame degli elementi in fatto acquisiti nel processo, anche confrontati con i principi vigenti nella materia, e l’attuale censura mira, in sostanza, a contestarne il giudizio. Invero, sebbene il motivo proposto faccia formale riferimento alla violazione di legge, in concreto è diretto a rimuovere, con nuovo apprezzamento, il giudizio espresso. Questa Corte di legittimità ha chiarito che È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. nn. 8758/017 - 18721/2018).
Il motivo è pertanto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma