Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reproduce full text of alleged res judicata judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicants failed to reproduce the full text of the judgment they claimed constituted res judicata. The applicants argued that the lower court incorrectly relied on a prior decision to dismiss their claim regarding a small colony relationship, violating procedural rights. The Court ruled that citing only excerpts of a judgment is insufficient to challenge its binding effect, rendering the entire appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: In a cassation proceeding, a party alleging the non-existence of external res judicata must reproduce the full text of the judgment in question; mere references to excerpts are insufficient, and failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30631-2019 proposto da: STROLLO GIOVANNA, GIZZI MELINDA, rappresentate e difese dall'avvocato ALFONSO IULIANO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 237/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/04/2019 R.G.N. 290/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. Oggetto Previdenza agricoli R.G.N.30631/2019 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.4.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Giovanna Strollo e Melinda Gizzi volta alla declaratoria della sussistenza e validità del rapporto di piccola colonia tra loro precorso nel periodo 2013-2014; che avverso tale pronuncia Giovanna Strollo e Melinda Gizzi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8.4.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda fosse preclusa dal precedente giudicato portato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3532/2016, ancorché i petita e le causae petendi dei due giudizi fossero differenti; che, con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale conseguentemente pronunciato sulla domanda volta ad accertare se un coltivatore diretto possa o meno associarsi con altri, costituendo un rapporto di piccola colonia, per la conduzione di parte dell’attività, salvi i limiti quantitativi di cui all’art. 31, leggen. 590/1965; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente, che deduca l’insussistenza del giudicato esterno invece affermato dalla giudice di appello, deve a pena d’inammissibilità del ricorso riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (così da ult.
Cass. n. 25700 del 2024); che, non avendo le parti ricorrenti provveduto in tal senso, la censura va dichiarata inammissibile; che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma