Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22067/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ordering costs against the withdrawing party.

Numero d'incarto Decreto — n. 22067/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Mercitalia Rail S.R.L., had previously withdrawn the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment, a fact communicated to the defendant, Tanzi Vincenzo Archimede. Consequently, the court dismissed the case and ordered the withdrawing party to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal, the proceedings are declared extinct and the withdrawing party bears the costs of the cassation judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure plaintiff withdrawal spese di difesa condono delle spese procedurali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro TANZI VINCENZO ARCHIMEDE, rappresentato e difes o dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 357 - 202 3 , depositata il 2 6 . 9 .202 3 , N.R.G. 54-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29.7.2025 Il