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Decreto — n. 22065/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 22065/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Ajmia Najia, challenged an INPS decree regarding social security benefits, but remained silent after the lower court proposed a settlement. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the lower court's proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit renunciation by silence lower court proposal civil procedure code esenzione dal pagamento dei contributi spese di gratuito patrocinio deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte ricorrente dimostrato di esserne esentata ex art.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte ricorrente dimostrato di esserne esentata ex art. 152 disp.att.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte ricorrente dimostrato di esserne esentata ex art.
art. 152 disp.att. c.p
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte ricorrente dimostrato di esserne esentata ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4560/2025 R.G. proposto da: AJMI NAJIA, elettivamente domiciliato in AGRIGENTO VIA MANZONI, 17 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC74P30C286N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE AGRIGENTO n.1751/2024 depositata il 14/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 4560/2025 Numero sezionale 703/2025 Numero di raccolta generale 22065/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte ricorrente dimostrato di esserne esentata ex art. 152 disp.att. c.p.c.;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 4560/2025 Numero sezionale 703/2025 Numero di raccolta generale 22065/2025 Data pubblicazione 31/07/2025