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Decreto — n. 22054/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 22054/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The case involved a dispute between the National Pension Fund and an individual regarding a second-instance ruling, with the appellant represented by two lawyers. The court ruled that the statutory silence on the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period following the proposal of judgment termination constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit formal renunciation procedural dismissal legal costs allocation art 380-bis cpc condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21546/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) -ricorrente- contro CURCIO EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell’avvocato SPADARO SALVATORE (SPDSVT73M25H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato RAGOZINI FRANCESCO PAOLO (RGZFNC40D01F839Y) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO NAPOLIn.2541/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 21546/2022 Numero sezionale 699/2025 Numero di raccolta generale 22054/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 21546/2022 Numero sezionale 699/2025 Numero di raccolta generale 22054/2025 Data pubblicazione 31/07/2025