Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, a commercial association, had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the respondent, Maria Luisa Ascarì, had filed a counter-claim. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23365/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASCARI MARIA LUISA, elettivamente domiciliato in Rimini Corso D'Augusto 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.296/2024 depositata il 24/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23365/2024 Numero sezionale 698/2025 Numero di raccolta generale 22052/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendosi la parte intimata costituita tardivamente (ricorso notificato il 4.11.2024 controricorso depositato il 9.1.2025);
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 23365/2024 Numero sezionale 698/2025 Numero di raccolta generale 22052/2025 Data pubblicazione 31/07/2025