Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by multiple lawyers, had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the respondent, INPS, did not engage in defense activities. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the proceedings without ruling on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26460/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro ASCIONE BARBARA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.368/2024 depositata il 13/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 26460/2024 Numero sezionale 696/2025 Numero di raccolta generale 22047/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 26460/2024 Numero sezionale 696/2025 Numero di raccolta generale 22047/2025 Data pubblicazione 31/07/2025