Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the individual, challenged an INPS decree regarding social security benefits, but did not act on the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4558/2025 R.G. proposto da: COLONNA ANGELA, elettivamente domiciliato in AGRIGENTO VIA ALESSANDRO MANZONI, 17 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC74P30C286N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE AGRIGENTO n.2067/2023 depositata il 25/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 4558/2025 Numero sezionale 694/2025 Numero di raccolta generale 22041/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte ricorrente dimostrato di esserne esonerata ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 4558/2025 Numero sezionale 694/2025 Numero di raccolta generale 22041/2025 Data pubblicazione 31/07/2025