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Decreto — n. 22038/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 22038/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Grandinetti, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory deadline proposed settlement extinction of proceedings civil procedure code rimborso delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 724/2025 R.G. proposto da: GRANDINETTI DANILO, elettivamente domiciliato in LAMEZIA TERME VIA DEI MILLE N.150 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CANZONIERE LUCIO (CNZLCU63T13F888M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA Numero registro generale 724/2025 Numero sezionale 693/2025 Numero di raccolta generale 22038/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.526/2024 depositata il 13/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 724/2025 Numero sezionale 693/2025 Numero di raccolta generale 22038/2025 Data pubblicazione 31/07/2025